I Dirigenti sono coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro Dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia, discrezionalità e iniziativa. La qualifica di Dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
A titolo esemplificativo, in una società per azioni, il Direttore Generale, che di norma corrisponde alla figura del Dirigente, dipende direttamente dall'Amministratore Delegato ed è assoggettato, in relazione ai compiti a lui affidati, al regime della responsabilità prevista per gli Amministratori. Infatti l'art. 2396 del Codice civile recita che: "le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche ai Direttori Generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società". Quindi l'estensione di tale responsabilità è subordinata alla circostanza che il D.G. venga nominato dall'assemblea dei Soci o per disposizione dello statuto.
In relazione alla tipologia di azienda nella quale i Dirigenti vengono chiamati ad espletare le loro funzioni, si determina la tipologia di contratto collettivo nazionale del lavoro da applicare agli stessi. Di seguito si esaminerà, molto sinteticamente, la previsione di un singolo CCNL, quello applicato ai Dirigenti delle aziende del settore servizi e del terziario.
Il CCNL per i Dirigenti aziende del terziario e distribuzione dei servizi – Manageritalia attualmente in vigore con decorrenza 1 gennaio 2015 e scadenza 31 dicembre 2018, si divide in sette parti: costituzione del rapporto; trattamento economico; svolgimento del rapporto; previdenza e assistenza; forme di tutela del rapporto; cessazione del rapporto; disposizioni generali.
L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto, con previsione esplicita di eventuale periodo di prova che, se previsto, non deve eccedere le sei mensilità.
La retribuzione globale del dirigente, da espressa previsione, non può essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. A dicembre del 2018 è previsto un incremento retributivo di euro 170,00.
La parte terza del CCNL, è dedicata allo svolgimento del rapporto di lavoro e in particolar modo agli Istituti giuslavoristici di più frequente applicazione nel caso del rapporto stesso e che comprende i seguenti articoli: etica del servizio; prestazione lavorativa e festività; ferie; congedo matrimoniale; aspettativa; trasferimento; trasferte e missioni; malattia e infortunio; maternità e paternità; trasferimento di proprietà dell'azienda; aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti; finanziamento dei programmi di formazione continua per le impresa; responsabilità civili e penali e mutamento di posizione.
La sezione che riguarda la previdenza e assistenza, dedicata ai Dirigenti delle aziende commerciali, enuncia l'obbligo da parte delle aziende di iscrizione ai trattamenti previdenziali integrativi istituiti dal CCNL e gestiti dal Fondo Mario Negri e dall'Associazione Antonio Pastore, oltre a una forma di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale e gestita dal Fondo Mario Besusso (Fasdac).
In particolare, il Fondo di previdenza complementare "Mario Negri" offre un trattamento pensionistico complementare a quello erogato dall'Inps o da altro istituto previdenziale pubblico sostitutivo e, a fronte di almeno undici anni di anzianità contributiva (requisito gradualmente ridotto di un anno ogni biennio - dal 2017 sarà pari a 10 anni - fino ad arrivare ad un requisito minimo di 5 anni), consente al dirigente, che abbia raggiunto l'età prescritta e percepisca una pensione di vecchiaia da parte di un istituto di assicurazione obbligatoria, di contare su una pensione suppletiva, erogabile con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento.
La parte quinta del CCNL, che attiene alle forme di tutela del rapporto di lavoro, comprende: rappresentanze sindacali aziendali; controversie individuali di lavoro; commissioni paritetiche per la retribuzione variabile; collegio arbitrale e commissione di clima sul mobbing.
In relazione alla cessazione della prestazione lavorativa e ferma restando la possibilità del Dirigente di rassegnare le proprie dimissioni volontarie con termini e modalità stabilite dal CCNL, relativamente al licenziamento del Dirigente, è bene rappresentare che, poiché questi sono esclusi dalla disciplina legislativa sul licenziamento individuale, il CCNL sopperisce a tale mancanza di tutela, fissando specifiche norme quali l'obbligo per il datore di lavoro di indicare contestualmente la motivazione e la possibilità di ricorso al Collegio Arbitrale in caso di licenziamento ingiustificato. Vengono quindi fissati i periodi di preavviso dovuti in base alla anzianità di servizio, in qualsiasi qualifica e determinate alcune regole in merito al calcolo dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso non prestato.
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