12 febbraio 2018

Il Fisco dice no all’integrative “a catena”

Autore: PIETRO MOSELLA
Il credito da integrative lunghe, è utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. È bene però specificare che, prima di procedere alla compensazione in F24, occorre considerare l’eventuale effetto compensativo interno al modello.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la procedura delle integrative “a catena”, non è applicabile per superare il limite imposto alle integrative ultrannuali.
Tutto ciò, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, nel corso di “Telefisco 2018”.

Integrative a catena – Il meccanismo dell’integrativa “a catena” consiste nel riporto del credito nella dichiarazione integrativa più vicina entro l’anno, nel tentativo di superare i limiti temporali alla compensazione fissati dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017.
In sostanza, le integrative “a catena” sono utilizzate per trasferire un credito da un’integrativa ultrannuale nell’integrativa più vicina entro l’anno.

L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 – Relativamente alle dichiarazioni integrative, è necessario innanzitutto ricordare che, l’articolo 5 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, unificando i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore e a sfavore.

Nello specifico, il comma 8-bis, dispone che «l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

Inoltre, sempre il comma 8-bis, specifica che, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché, l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Rispondendo ad alcuni quesiti posti nel corso dell’evento formativo sopra citato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni e chiarimenti relativi, tra l’altro, alle nuove regole in tema di compensazioni e dichiarazioni integrative.

Sia le dichiarazioni integrative a favore che quelle a sfavore, possono essere presentate entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento e, la medesima previsione, è stata stabilita ai fini Iva.

Occorre, innanzitutto, osservare che, le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni integrative, prevedono che:
  • il credito che deriva dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione già dal giorno successivo a quello dell’integrazione;
  • qualora, invece, si tratti di dichiarazione integrativa a favore ultra annuale, il maggior credito d’imposta che emergerà, potrà essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stata presentata l’integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di integrative “ultra-annuali”, il credito emergente “è utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione delle medesime, non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale”.

Il Fisco, in pratica, ha specificato, sempre in risposta ai quesiti posti durante l’evento formativo, che non è possibile utilizzare la presentazione di dichiarazioni “a catena” per superare il limite temporale previsto dalla norma.

In sintesi:
  • l’integrativa entro l’anno, va inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’integrativa del modello Redditi 2017 deve, quindi, essere considerata entro l’anno se trasmessa entro il 31 ottobre 2018;
  • in relazione alle integrative “ultra-annuali”, ossia quelle che vanno oltre il limite della dichiarazione dell’esercizio successivo, al di là delle correzioni sugli errori contabili di competenza, gli altri crediti, possono essere usati in compensazione orizzontale dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione;
  • riferendosi, invece, al modello Redditi 2018, per le integrative ultra-annuali, il credito che emerge deve essere indicato nel quadro DI del modello relativo al periodo di trasmissione dell’integrativa.
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