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L’impresa Familiare è disciplinata dall’articolo 230 bis del Codice civile, il quale dispone che “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.
L’impresa può avere ad oggetto qualunque attività (agricola, commerciale, industriale), salvo quelle espressamente vietate dalla legge (attività bancaria ed assicurativa) e non ha alcun limite riguardo alle dimensioni.
Possono partecipare all’impresa familiare:
Imputazione del reddito ai collaboratori
Ricorrendo le condizioni necessarie sopra menzionate, il titolare dell’impresa può diminuire il reddito d’impresa dell’ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Pertanto, l’imprenditore deve:
Atto costitutivo
Come accennato in precedenza i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta.
Preme precisare che, non è necessario che nell’atto risultino specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, in quanto, le medesime possono essere individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda.
Si evidenzia, inoltre, che, nel caso di impresa già esistente, gli effetti fiscali decorrono dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, per cui è indispensabile che l’enunciazione dell’impresa familiare risulti operativa entro la fine del periodo di imposta precedente. Nell’ipotesi in cui l’impresa familiare venga enunciata contestualmente alla sua costituzione, gli effetti fiscali decorrono dal medesimo periodo di imposta, a condizione che l’atto risulti registrato nel termine ordinario.
Pertanto, affinché si possa garantire l’attribuzione al familiare collaboratore del reddito d’impresa già a partire dal 2019, l’atto costitutivo deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2018. Al contrario se l’atto costitutivo viene stipulato successivamente a tale data l’attribuzione al reddito di impresa opererà dal 2020.