3 gennaio 2019

Il regime fiscale dell’impresa familiare

Autore: Paola Sabatino
L’impresa Familiare è disciplinata dall’articolo 230 bis del Codice civile, il quale dispone che “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.
L’impresa può avere ad oggetto qualunque attività (agricola, commerciale, industriale), salvo quelle espressamente vietate dalla legge (attività bancaria ed assicurativa) e non ha alcun limite riguardo alle dimensioni.

Possono partecipare all’impresa familiare:
  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado in linea retta, ossia: bisnonni, nonni, genitori, figli, nipoti, pronipoti; parenti entro il terzo grado in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
  • gli affini entro il secondo grado, ossia: suoceri, genitori, nuore, cognati.

Aspetti fiscali
L’articolo 5 del TUIR, nel prevedere che i redditi delle imprese familiari siano imputati a ciascun familiare in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, fissa il limite di tale imputazione al 49 per cento dell’ammontare del reddito complessivo dell’impresa.
Le condizioni necessarie, affinché, l’imprenditore familiare, unico titolare dell’impresa, possa imputare parte del suo reddito ai collaboratori familiari, sono:
  • i collaboratori partecipanti all’impresa risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
  • nella Dichiarazione dei Redditi l’imprenditore specifichi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;
  • ciascun familiare attesti nella propria Dichiarazione dei Redditi, di aver prestato la propria attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

Preme precisare che, le perdite dell’impresa familiare sono attribuite integralmente al titolare, il quale, a differenza dei collaboratori, può utilizzare quest’ultime fiscalmente in compensazione con redditi di altra natura, o con redditi della stessa natura e il riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza.

Imputazione del reddito ai collaboratori
Ricorrendo le condizioni necessarie sopra menzionate, il titolare dell’impresa può diminuire il reddito d’impresa dell’ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Pertanto, l’imprenditore deve:
  • compilare l’apposito prospetto di imputazione del reddito dell’impresa familiare della Dichiarazione dei Redditi, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, nonché le quote di reddito ai fini IRPEF, delle ritenute d’acconto e dei crediti di imposta;
  • rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto, dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore nonché, l’ammontare del reddito di impresa ai fini IRPEF, le quote di tale reddito, delle ritenute d’acconto e dei crediti di imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell’impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori, il codice di attività, l’indicazione eventuale che l’imprenditore sia in regime di contabilità semplificata.

Le quote del reddito di impresa, imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi solo agli effetti IRPEF e non agli effetti dell’IRAP. Difatti, devono, a tal fine, darne indicazione nel quadro RH della Dichiarazione dei Redditi.

Atto costitutivo
Come accennato in precedenza i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta.
Preme precisare che, non è necessario che nell’atto risultino specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, in quanto, le medesime possono essere individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda.
Si evidenzia, inoltre, che, nel caso di impresa già esistente, gli effetti fiscali decorrono dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, per cui è indispensabile che l’enunciazione dell’impresa familiare risulti operativa entro la fine del periodo di imposta precedente. Nell’ipotesi in cui l’impresa familiare venga enunciata contestualmente alla sua costituzione, gli effetti fiscali decorrono dal medesimo periodo di imposta, a condizione che l’atto risulti registrato nel termine ordinario.
Pertanto, affinché si possa garantire l’attribuzione al familiare collaboratore del reddito d’impresa già a partire dal 2019, l’atto costitutivo deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2018. Al contrario se l’atto costitutivo viene stipulato successivamente a tale data l’attribuzione al reddito di impresa opererà dal 2020.
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