Dal 1° novembre 2020 si applicano le disposizioni in base alle quali il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine - previsti rispettivamente, all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del Dpr n. 633/1972 -, si considera al di fuori dell’Unione europea, se, mediante idonei adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dei confini comunitari.
Questo a seguito delle modifiche apportate all’articolo 1, commi 725 e 726 della legge di Bilancio 2020 dall’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76/2020.
Con il
provvedimento n. 341339/2020 sono state definiti i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea.
In particolare, l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell’imbarcazione.
Il Provvedimento individua i mezzi di prova idonei a comprovare l’effettivo utilizzo della imbarcazione al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea distinguendo la locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine da quella non a breve termine.
Per quanto riguarda la locazione a breve termine, si distinguono le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione (ad es. A.I.S.) da quelle non provviste di tale strumentazione.
Imbarcazioni con sistemi di navigazione satellitare- La prova dell’utilizzo e della fruizione è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto. Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e delle informazioni in oggetto è di per sé idonea a provare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.
Imbarcazioni prive di satellitare - Per le imbarcazioni prive dei suddetti sistemi di navigazione satellitare, l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà essere provato attraverso il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine. Oltre a tale mezzo di prova, occorrerà fornire almeno due tra:
- i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
- le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due, per ogni settimana di navigazione;
- la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
- la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto.
Locazione non a breve termine - Per quanto riguarda la locazione non a breve termine, il Provvedimento prevede che dai mezzi di prova deve risultare, per ciascun anno di durata del contratto, la quota dell’utilizzo dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea.
La prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, non a breve termine, nonché attraverso l’esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati. Oltre a tale mezzo di prova occorrerà fornire almeno due tra i documenti elencati nel paragrafo precedente.
Il Provvedimento inoltre, regolamenta l’ipotesi in cui la quota di navigazione al di fuori dell’Unione europea sia provvisoriamente determinata dall’utilizzatore mediante una dichiarazione anticipata rilasciata al fornitore. In tale ipotesi, la predetta quota s’intende provvisoriamente calcolata ed il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione.
Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo. In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del Decreto IVA procedendo se del caso a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 per la propria condotta diligente.