In caso di immobile ricevuto in eredità su cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione Irpef è possibile per gli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta del bene. Qualora il bene venga dato in locazione, anche per brevi periodi, si perde automaticamente il diritto alla detrazione.
Questo è quanto emerge dalla
Risposta n° 282/2019.
Quesito
L’Istante è proprietaria di un immobile pervenuto allo stesso per successione. L’immobile in questione era stato oggetto di ristrutturazione; ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR può continuare ad usufruire della detrazione IRPEF l’erede che conserva la “detenzione materiale e diretta del bene”.
L’Istante chiede se sia possibile usufruire della detrazione fiscale in argomento nel caso in cui il bene sia locato, avendo intenzione di concedere il godimento dell’immobile acquistato per successione con contratti di locazioni brevi.
Parere dell’Agenzia
L’articolo 16-bis del DPR n° 971/1986 prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, ha ribadito che
“In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”, precisando che
“se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre”.
L’Agenzia ritiene, pertanto, che per fruire del beneficio fiscale sia necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento.
Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, come nel caso in esame, l’erede non può usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.