L’Agenzia delle Entrate, con il principio di
diritto n.11/2020, ha fornito chiarimenti in merito al soggetto tenuto agli adempimenti ai fini IVA degli immobili sequestrati.
In particolare, il soggetto che deve adempiere, al posto del locatore, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA è l'amministratore giudiziario, per tutta la durata dell’incarico.
Questo perché fino a quando non viene disposta la confisca definitiva o non venga restituito l’immobile al proprietario, non risulta individuato il titolare definitivo dei beni.
Inoltre, la veste di soggetto passivo d'imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d'imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell'indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni.
Peraltro, l’amministratore giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, e non assume, quindi, un’autonoma soggettività d’imposta.