L’istante che ha avanzato l’istanza di interpello
n. 4/2020 all’Agenzia delle Entrate, è una società di diritto svizzero, che svolge attività di commercio all'ingrosso di materiale ferroso, vendendo direttamente la merce al cliente finale, una società italiana, avvalendosi di uno spedizioniere ai fini dello sdoganamento e dell'assolvimento dell'IVA all'atto dell'importazione e di un trasportatore per la consegna. L’Iva viene successivamente addebitata all’istante.
L'istante chiede di sapere qual è la modalità corretta di richiesta del rimborso IVA.
L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione, ai sensi del
Decreto Iva.
Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione che può essere effettuata da chiunque presenti in dogana la merce. Nel momento in cui l’autorità doganale accetta la dichiarazione d'importazione e provvede a riscuotere la relativa imposta, la spedizione si considera effettuata. Il documento assume così il valore di bolletta doganale ed attesta l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità richieste.
Il soggetto passivo - L'articolo 38 del T.U.L.D individua il soggetto passivo dell’obbligazione doganale che è identificabile nel proprietario della merce e anche in tutti i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.
In proposito, l'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 precisa che
"Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana". Per individuare il soggetto obbligato, le disposizioni unionali non fanno riferimento né all'importatore né al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana e alla mera disponibilità della merce.
Pertanto, il versamento dell'IVA è eseguito in dogana dal proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l'importazione.
Secondo la risoluzione ministeriale n. 431354/1990 agli effetti IVA il debitore dell'imposta è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali al momento dell'entrata nel territorio doganale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2570 del 30 gennaio 2019, ha chiarito che
"È obbligato al pagamento dei tributi e diritti doganali evasi anche l'effettivo proprietario della merce, ossia il soggetto in nome o per conto del quale sia stata effettuata l'operazione di importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione ... , atteso che presupposto dell'obbligazione tributaria è la destinazione delle merci al consumo entro il territorio doganale, e che detta obbligazione sorge a carico di chi abbia realizzato (da solo o con altri) l'immissione della merce al consumo".
L'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto IVA, può detrarre l'imposta assolta.
Dunque, anche nel caso in esame, il debitore dell'imposta agli effetti IVA è l'acquirente italiano, da cui lo spedizioniere avrebbe dovuto recuperare l'IVA assolta in dogana, posto che la vendita ha luogo direttamente tra l'istante soggetto estero e la società italiana e non per il tramite del rappresentante fiscale.