29 dicembre 2018

Imposta di registro per la cessione d’azienda

Autore: Devis Nucibella
L’Agenzia delle Entrate nelle istanze di interpello n. 142 e 141 del 28 dicembre ha rispettivamente chiarito che la cessione d’azienda non essendo una cessione di beni non è soggetta all’Iva ma all’imposta di registro e che la tariffa relativa al segno identificativo per l’attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972.

Nell’interpello 142/2018 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non rientrando tra le cessioni di beni, la cessione di azienda o di ramo d’azienda non è soggetta ad IVA in base alle disposizioni dell’art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tale operazione è soggetta all’imposta proporzionale di registro secondo quanto previsto dall’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, con l’aliquota del 3%, nell’ipotesi in cui nel compendio aziendale non figurino immobili.

Nel caso in cui, invece, siano presenti degli immobili nel compendio aziendale, l’imposta di registro viene applicata secondo il meccanismo di cui all’art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che gli atti aventi ad oggetto beni tassabili con aliquote diverse sono imponibili per l’intero valore con l’aliquota più elevata, a meno che le parti non abbiano indicato nell’atto corrispettivi distinti per i singoli beni.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del TUR, le passività vanno imputate ai diversi beni sia mobili sia immobili in proporzione del loro rispettivo valore, ai soli fini dell’imposta di registro e non per le imposte ipotecarie e catastali.

In base al combinato disposto degli artt. 43 e 51 del D.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è data dal valore dei beni o dei diritti alla data dell’atto ovvero “… quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito”. Per completezza, si evidenzia che, ai sensi del comma 2 del citato art. 51, per gli atti aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari e aziende o diritti reali su di esse, per valore dei beni o dei diritti si intende il valore venale in comune commercio e per tali atti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono procedere alla rettifica dei valori dichiarati dalle parti.

Nell’Interpello n. 141/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tariffa relativa al segno identificativo per l’attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972.

L’Agenzia delle Entrate fa presente che il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (i.e. bollino) da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto, nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” (i.e. segno identificativo) non ha natura di corrispettivo di detto servizio, bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto del proprietario dell’impianto.

Per quanto riguarda il regime IVA della tariffa relativa alle ispezioni onerose l’Agenzia delle Entrate ritiene, invece, che la stessa assuma rilevanza agli effetti dell’IVA, in quanto remunera un’attività imputabile direttamente all’organismo esterno (sia esso una società a totale partecipazione pubblica ovvero una società privata) a fronte della quale il responsabile dell’impianto corrisponde detta tariffa.
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