13 febbraio 2019

Imprenditori esercenti attività agricola e di agriturismo: chiarimenti sul credito d’imposta IRAP

Autore: Pietro Mosella
Con la Risposta n. 39, pubblicata il 12 febbraio 2019, in seguito ad un’istanza d’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività agricola ed attività di agriturismo e che si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Il quesito – Il caso posto nel quesito riguarda l’imprenditore agricolo Alfa che, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., esercita l’attività di “coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo” (come da codice attività dichiarato 01.24.00) ed attività di “alloggio connesse alle aziende agricole” (come da codice attività dichiarato 55.20.52), ovvero attività di agriturismo, per la quale si avvale del regime forfettario, ex articolo 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Nell’anno d’imposta 2017, l’imprenditore Alfa ha assunto complessivamente nove lavoratori dipendenti stagionali impiegati (esclusivamente nell’ambito dell’attività agricola) per lavori sui terreni agricoli, quali, ad esempio, la raccolta di mele.
L’istante fa presente che, dall’anno d’imposta 2016, i produttori agricoli, titolari di reddito agrario, non sono più soggetti passivi IRAP, imposta questa, applicabile, invece, al valore della produzione netta dell’attività agrituristica. Inoltre, l’istante evidenzia di non essersi avvalso, per questa seconda attività e nell’anno d’imposta 2017, di alcun lavoratore dipendente.
In virtù di ciò, si chiedono chiarimenti in ordine all’applicabilità – per questa seconda attività – del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, comma 21, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari al 10 per cento dell’IRAP, riconosciuto ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Il Fisco ricorda dapprima che il comma 70 della Legge di Stabilità 2016, ha modificato l’articolo 3 del D. Lgs. n. 446/1997 (decreto IRAP), abrogando la lettera d) del comma 1, e aggiungendo, al successivo comma 2 del medesimo articolo 3, la lettera c-bis), volta ad includere, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), tra i soggetti che non sono soggetti passivi dell’imposta, anche “i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601”.
Sempre l’Agenzia, ricorda, quindi, che l’imposta continua ad applicarsi, con l’aliquota ordinaria, per:

a) le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR;
b) l’attività di agriturismo;
c) l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari.


Secondo l’Amministrazione Finanziaria, ai fini IRAP, la determinazione del valore della produzione riferibile all’attività agricola da escludere dall’imposizione, va effettuata, in base a quanto illustrato dalla Risoluzione n. 93/E del 2017, sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972.

In merito al credito d’imposta, invece, l’articolo 1, comma 21, della Legge n. 190/ 2014 (Legge di Stabilità 2015), dispone, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, il riconoscimento “ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 5 e 9 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (…) che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (…) un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato D. Lgs. n. 446 del 1997”.

Nella risposta si legge che il credito d’imposta IRAP, spetta ai soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, e che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP, fra i quali le imprese individuali.
Le Entrate precisano, altresì, che, “a fronte della deduzione dall’imponibile IRAP del costo del lavoro riconosciuta in favore delle imprese che si avvalgono di personale dipendente, è riconosciuto per le imprese senza dipendenti il credito d’imposta IRAP. Le deduzioni per lavoro dipendente, a loro volta, spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta a IRAP”.

Nella fattispecie in esame, l’imprenditore Alfa, rappresenta di essersi avvalso di lavoratori dipendenti esclusivamente nell’esercizio dell’attività di “coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo”, esclusa dall’applicazione del tributo.
Poiché per l’attività di agriturismo, l’istante non ha impiegato lavoratori dipendenti, lo stesso potrà fruire - conclude l’Agenzia -, in relazione all’esercizio di tale attività, del credito d’imposta IRAP (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali.
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