Dopo i chiarimenti del Mef, arrivano quelli della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate che – in risposta ad un’istanza di
interpello n. 956-1398/2019 rivolta alla Direzione Regionale della Puglia – ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai soggetti nei confronti dei quali opera la proroga al 30 settembre dei termini di versamento delle imposte sui redditi, IRAP e IVA che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, nonché per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.
I dubbi interpretativi mossi dall’istante – titolare di un’impresa individuale agricola per la quale sono stati approvati gli ISA - hanno riguardato, in particolare, la possibilità di godere del suddetto rinvio in considerazione del fatto che la Risoluzione 64/E del 28 giugno 2019, nel precisare che risultano interessati dalla proroga - oltre ai contribuenti che applicano il regime forfettario agevolato ed il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile - anche coloro che "
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari",non ha fatto riferimento esplicito ai produttori agricoli che determinano il proprio reddito catastalmente ai sensi degli articoli 32 e ss. del TUIR.
Secondo la ricostruzione normativa fornita dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d'impresa. Pertanto, i soggetti che:
- svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR;
- risultino titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI;
non possano beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d'impresa, arti e professioni.