È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. Nel pomeriggio di ieri è stato reso noto il Comunicato stampa dal Dipartimento delle Finanze.
Nella seconda metà del mese di ottobre 2024, sarà resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale i comuni possono elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025. A decorrere dal 1° ottobre 2024, verrà, pertanto, chiusa la fase sperimentale.
L’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 è resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.
Vengono, infine, ripubblicate le linee guida aggiornate.
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sono individuate tassativamente, 128 fattispecie, per le quali potranno essere diversificate le aliquote del tributo municipale. Al di fuori della casistica non sono possibili margini di manovra per i Comuni.
L’IMU nasce in via sperimentale nell’anno 2012. Dal 1° gennaio 2019 l’imposta è stata “ridisegnata” anche per esigenze di semplificazione. La legge prevedeva una griglia unica nazionale di parametri che ogni Comune avrebbe dovuto rispettare nel deliberare le aliquote locali.
La semplificazione era di fatto rimasta inattuata, fin quando il decreto del MEF non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre scorso.
Tutti i Comuni italiani dovranno adeguarsi alla “griglia” approvando le nuove delibere. Diversamente, si applicheranno le aliquote standard senza gli aumenti locali. Ora, quindi, tutti i Comuni dovranno deliberare nuovamente in quanto non troverà più applicazione il meccanismo che assicurava la replica automatica delle aliquote in vigore nell’anno precedente. In pratica, in caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal 7,6 per mille previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall’abitazione principale. A tal proposito deve tenersi conto che il termine di approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al 31 dicembre prossimo.
I comuni dovranno comporre il puzzle delle diverse aliquote entro il perimetro delle 128 caselle del prospetto elaborato dal MEF. Per le abitazioni principali di lusso, quindi aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9 non è consentita alcuna differenziazione. Sarà applicabile unicamente l’aliquota standard. Nessuna differenziazione delle aliquote sarà possibile per i fabbricati rurali strumentali.
Per gli immobili aventi classificazione catastale D, quindi per i capannoni industriali, commerciali, alberghi, e così via potrà essere prevista un’aliquota inferiore se l’immobile ha una superficie inferiore ad una certa metratura o una rendita inferiore ad un determinato limite stabilito dal Comune, oppure se l’immobile si trova in una zona “soggetta ad un alto tasso di abbandono di attività economico – commerciale” al di fuori dal raggio coperto dai trasporti pubblici.
Per quanto riguarda le abitazioni concesse in affitto, le aliquote IMU potranno essere differenziate in base alle rendite catastali, alle superfici, ma anche tenendo conto del reddito ISEE. Inoltre, il decreto del MEF consente di differenziare le aliquote anche in base al tipo di contratto, tenendo conto, ad esempio, degli accordi e patti territoriali firmati per soddisfare particolari esigenze abitative.
Per quanto riguarda i fabbricati concessi in comodato, le aliquote potranno essere differenziate in base alla destinazione d’uso, la tipologia di attività che si svolge nell’immobile, il numero dei dipendenti o la potenza degli impianti elettrici.
I Comuni potranno diversificare le aliquote tenendo conto degli immobili destinati ad affitti brevi, bed e breakfast e simili anche verificando se l’attività sia o meno svolta in forma imprenditoriale, o se sia limitata o meno ad un solo alloggio.
Tra le novità più rilevanti riguardanti la diversificazione delle aliquote c’è quella relativa agli immobili danneggiati da eventi sismici o da altri eventi calamitosi. Ora, in base al decreto del MEF il Comune può deliberare un’aliquota agevolata o anche azzerata del tutto, anche al di fuori dei casi di esenzione previsti dalla legge.