11 giugno 2018
Categorie:
11 giugno 2018

IMU e TASI: alla cassa anche imprenditori e società

Autore: Pirone Pasquale
Non solo i contribuenti “privati” (NON titolari di partita IVA) ma anche le ditte e le società sono chiamate alla cassa entro il 18 giugno prossimo per il versamento dell’acconto IMU e TASI dovute per il 2018 (il saldo scade il 17 dicembre).

Tali soggetti, versano, infatti, i due tributi anche sugli immobili strumentali, ossia quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza).

Gli elementi da considerare – Per la determinazione dei due tributi valgono le stesse regole previste per le persone fisiche private. Occorre, quindi prendere a riferimento la rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicarla per i coefficienti previsti a seconda della categoria catastale.

L’unica eccezione è rappresentata dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non iscritti in catasto e di conseguenza privi di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati. In tal caso la base imponibile IMU e TASI è determinata - alla data d’inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione – dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992). Ai fini del calcolo, occorre considerare il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno; le spese incrementative; le rivalutazioni economico/fiscali, eventualmente effettuate; gli interessi passivi capitalizzati; i disavanzi di fusione, come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno in riferimento al quale sono dovuti i due tributi.

Ci sono poi da considerare i c.d. immobili merce, i quali sono esenti IMU ma non TASI.

La deducibilità – Il legislatore ammette la deducibilità dell’IMU e della TASI assolta sugli immobili strumentali. Tuttavia, mentre per l’IMU la deduzione è ammessa solo nella misura del 20% dell’onere sostenuto, la TASI è integralmente deducibile. Inoltre poiché la TASI grava, in quota parte, anche sull’occupante l’immobile, se chi lo occupa è un soggetto titolare di partita IVA e l’immobile è strumentale alla propria attività, questi può dedurre integralmente la sua quota TASI versata.

In ogni caso la deduzione avviene secondo il principio di cassa (art. 99 TUIR). Quindi, ad esempio l’IMU pagata nel 2017 è deducibile nel Modello Redditi/2018 (anche se trattasi di IMU di competenza 2016 ma versata per ravvedimento nel 2017). IMU e TASI “versate” nel 2018 diventeranno, invece, deducibili nel Modello Redditi/2019.

Altra importante osservazione da fare è che, poiché nel leasing, l’unico soggetto passivo dei due tributi diventa il locatario (dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata), la deduzione dei due tributi spetterà a questi qualora l’immobile preso a leasing sia strumentale alla propria attività.

Le modalità di versamento - Occorre, infine, ricordare che ditte e società non possono eseguire il versamento con F24 cartaceo (e nemmeno con bollettino di c/c postale), ma devono obbligatoriamente far ricorso al Modello F24 telematico. In particolare, i titolari di partita IVA devono presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi Entratel/Fisconline, nel caso in cui ci siano presenti crediti utilizzati in compensazione (la presentazione può avvenire direttamente ad opera del contribuente ditta/società oppure anche tramite intermediario incaricato). Qualora, invece, non siano presenti crediti compensati l’F24 telematico, può essere presentato anche attraverso i servizi di home/remote banking.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy