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IMU/TASI: regole ed esenzioni per i terreni

Autore: Pasquale Pirone
Possessori di terreni chiamati al saldo IMU e TASI in scadenza il prossimo 17 dicembre (il 16 è domenica) con regole e casi di esenzioni diversi a seconda che trattasi di agricolo o edificabile. L’IMU colpisce quelli agricoli con numerosi casi di esenzione mentre la TASI non riguarda mai tali terreni. Aree edificabili soggette, invece, ad entrambi i tributi. In sede di saldo occorre altresì tener conto di eventuali cambi di destinazione d’uso che possono essersi verificati nel corso dell’anno ed in particolare dopo il mese di giugno scorso (in cui era in scadenza l’acconto). Può darsi, infatti, che un terreno da agricolo sia divenuto edificabile o viceversa; così come potrebbe essere accaduto che un terreno agricolo abbia acquisito i requisiti di esenzione IMU nel corso del periodo d’imposta. Occorre considerare queste variabili poiché si tratta di tributi dovuti oltre che in funzione della percentuale di possesso anche in base ai mesi (computando integralmente quello in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).

Le esenzioni per quelli agricoli – Le attuali disposizioni normative prevedono che sono esenti dall’imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP ovunque ubicati. A tale fine è, tuttavia, necessario che ai fini dell’esenzione vi siano congiuntamente possesso e conduzione. Se manca uno dei due requisiti non si applica l’esenzione. Si pensi al caso di un terreno agricolo in comproprietà tra marito e moglie dove entrambi sono coltivatori diretti/IAP ma è solo il marito che conduce il fondo. In tal caso l’esenzione spetta solo a quest’ultimo (per la sua quota di proprietà) e non alla moglie poiché questa ha solo il possesso e non anche la conduzione del terreno.

Sono altresì esenti IMU i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; i terreni “agricoli” (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Riguardo questi ultimi, c’è da precisare che se il comune compreso nell’elenco è contrassegnato dalla sigla PD (parzialmente delimitato) l’esenzione opera solo per quei terreni ricadenti nella zona del comune in cui vige l’esenzione (contattare l’ufficio tributi); se, invece, non c’è alcuna sigla, l’esenzione vige per tutti i terreni ricadenti in quel comune. Dall’elenco della circolare sono escluse le aree edificabili.

Nel caso in cui poi, i comuni indicati nell’elenco della circolare, nel frattempo fossero stati oggetto di fusione, al fine di individuare la regola di esenzione IMU da applicare ai terreni occorre far riferimento alle indicazioni riportate nella Circolare DEF n. 4/2016.

Le aree edificabili – Come anticipato, i terreni aventi le caratteristiche edificatorie sono soggetti sia ad IMU sia a TASI. Tuttavia, se l’area è posseduta e condotta dal coltivatore diretto, il terreno, ai fini dei due tributi, è trattato come quello agricolo (quindi, esente IMU e non soggetto alla TASI). Ciò è quanto emerge dalla più volte menzionata CM n. 9/1993.

Calcolo e versamento – Ai fini del calcolo delle due imposte, la base imponibile è data per i terreni agricoli dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Per le aree edificabili, invece, la base di calcolo è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il versamento occorre utilizzare il codice tributo 3914 con riferimento all’IMU per il terreno agricolo e 3916 e 3960 rispettivamente per IMU e TASI qualora trattasi di terreno edificabile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

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