In seguito all’emanazione del
DL Cura Italia, il presidente di Federterme ing. Massimo Caputi aveva asserito che il settore più devastato, ovvero quello del turismo-ricettivo-termale, non ha ricevuto quasi nulla, tranne una proroga dei pagamenti, auspicandosi che il Governo, con futuri decreti, possa prevedere aiuti più concreti.
L’articolo 79 del DL Agosto - Con il DL Agosto
n.104/2020 il settore turistico-ricettivo inizia ad intravedere una “luce in fondo al tunnel”.
In particolare, l’articolo 79 prevede che il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, introdotto dall’articolo 10 del
DL n. 83/2014, è riconosciuto nella misura del 65%, piuttosto che nell’originario 30%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, quindi per il 2020 e il 2021.
Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, nonché per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e per la sua liquidazione non si applica la ripartizione in quote annuali.
Tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
Per gli stabilimenti termali l’agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
L’articolo 29-bis – Durante l’iter di conversione in legge del DL Agosto è stato introdotto l’articolo 29-bis che dispone l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL Agosto, il MISE con apposito decreto dovrà stabilire i criteri e le modalità attuative della misura.
I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente.