27 febbraio 2019

In caso di fallimento sì all’accertamento anticipato

Autore: Paola Mauro
La dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica, di per sé, l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine di cui all’articolo 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000.
A precisarlo è la Corte di Cassazione (Sez. V, Ord. n. 3294 del 5/02/2019).

Il termine. L’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 stabilisce che, in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, «dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».

Il caso. Nel caso che ci occupa, la Curatela fallimentare di una S.a.s. ha impugnato un avviso di accertamento a fini IVA e IRAP per l'anno d’imposta 2002, eccependone la nullità, poiché emanato senza la preventiva comunicazione del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, risultando comunicato solo un invito a depositare documentazione, al cui esito è stato notificato l'avviso per erronea detrazione in tre esercizi (2002-2005) di un credito IVA formatosi integralmente nel solo anno di imposta 2002.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, riformando la decisione di prime cure, ha annullato il predetto atto impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale sancito dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione delle ragioni dell'urgenza che avrebbero giustificato l’omissione dell’Ufficio.

Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate, proponendo ricorso alla Suprema Corte, ha sostenuto, in sostanza, l’inapplicabilità della predetta disposizione di legge in un caso come quello di specie.

L’Amministrazione ha dedotto che l’applicata sanzione di nullità opera soltanto nel caso di notificazione dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, verbale che nella specie non è stato comunicato, risultando solo l’invito rivolto al Curatore fallimentare a depositare documentazione contabile.

Nel giudizio di legittimità l’Agenzia fiscale ha quindi denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3) cod. proc. civ., e i giudici di legittimità hanno condiviso la censura.

I rilievi della S.C. I Massimi giudici hanno ribadito che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell'urgenza correlata alla necessità dell'Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d'altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l'onere informativo nei confronti di tali soggetti (Cass. Sez. 5, n. 8892/2018 e n. 13294/2016).

Pertanto la C.T.R. umbra, ad avviso degli Ermellini, ha falsamente applicato l'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, poiché nel caso di specie è pacifico che l’invito a produrre documenti è stato rivolto già al curatore fallimentare.

I Massimi giudici hanno scritto che «Essendo quindi la società già fallita all'inizio della fase amministrativa di verifica, nessuna necessità di attendere la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni sussisteva nella specie, del tutto a prescindere dalla necessità di motivare o meno le ragioni dell'urgenza della notificazione dell'avviso di accertamento, che in tale ipotesi è in re ipsa e deriva dall'accertata insolvenza della contribuente».

Di conseguenza, con decisione nel merito, il Collegio di legittimità ha respinto il ricorso proposto in origine dalla curatela fallimentare della S.a.s. contribuente, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese relative all'intero giudizio.
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