Con un comunicato stampa diffuso il 19 marzo 2020, la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che,
in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge n. 18/2020, e in particolare ai sensi dell'art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, secondo il quale: "
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020" - il termine ultimo per la presentazione della documentazione per beneficiare del rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2019,
è prorogato al 23 maggio 2020.
Slitta, dunque, l’ordinaria scadenza del 31 marzo.
A tal proposito, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007, il Ministro del Lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, provvede, annualmente, a ripartire le risorse finanziare da destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale, ex articolo 1, comma 148, della
L. 30/12/2004, n. 311.
A tal fine, le aziende interessate sono tenute ad inviare al Ministero la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché la Tabella Oneri.
La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta, e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il 31 marzo (
per quest’anno entro il 23 maggio 2020), a
pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo:
- PEC: dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it