25 giugno 2018

Infortunio in itinere: no al cumulo tra risarcimento assicurativo e indennità Inail

Autore: Marta Bregolato
La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili con propria sentenza n. 12566 del 22.05.2018, ha disciplinato l’interazione tra assicurazione e indennità Inail in caso di infortunio sul lavoro in itinere.

Innanzitutto, contestualizziamo l’argomento definendo correttamente l’ambito di riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Con tale termine si intende l’infortunio, che provoco inabilità temporanea o permanente o nei casi più gravi anche decesso, avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra abitazione e il luogo di lavoro.

Tale evento può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore compie per recarsi da un luogo di lavoro all’altro (per esempio da sede a filiale, da ufficio a posta, banche, ecc.) o durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti nel caso in cui l’azienda non sia dotata di mensa aziendale.

L’infortunio in itinere è tutelato dall’Inail (Istituto Nazionale Infortunio sul Lavoro).

Per lo svolgimento del percorso è consentito qualsiasi mezzo (mezzi pubblici, a piedi) anche se nel caso di utilizzo del mezzo privato (autovettura, scooter, bicicletta) l’utilizzo deve essere giustificato dalla necessità e dalla opportunità, ovvero nei casi in cui:
  • il mezzo sia fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi e sia eccessivamente lunga.

Spesso l’infortunio in itinere coinvolge altri soggetti quali terzi responsabili; può accadere quindi che l’infortunato chiami in causa l’Inail in quanto l’evento rientra nella qualifica di infortunio in itinere e l’assicurazione in quanto occorso tra soggetti obbligati all’assicurazione r.c. in quanto avvenuto per l’uso di automezzi, autocarri, moto, motociclette, ecc.

E’ quindi necessario disciplinare il corretto comportamento nel caso di chiamata in causa di entrambi gli istituti. Nel tempo si sono avvicendate sentenze che alternano determinazioni sia favorevoli e sia contrarie.

La recente Sentenza n. 12566 del 22.05.2018 stabilisce il seguente principio di diritto “… l’importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.

Obiettivo della Sentenza è quello di non consentire una duplice riparazione del medesimo danno cumulando cioè, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento dovutogli dal terzo (in sostanza divieto di accumulo).
La rendita corrisposta dall’Inail infatti soddisfa e risarcisce lo stesso danno per il cui ristoro sia stata eventualmente attivata l’assicurazione per responsabilità civile del mezzo che ha provocato il danno o per il cui indennizzo sia stato chiamato in causa il soggetto responsabile del fatto illecito che ha provocato l’infortunio in itinere subito dal lavoratore.

Volendo sintetizzare la sequenza operativa, possiamo così esprimerla:
  • accertamento della responsabilità terzo e quantificazione, secondo i criteri civilistici del risarcimento del danno arrecato al lavoratore;
  • indennizzo da parte dell’Inail, liquidato secondo le proprie tariffe di rischio in relazione al settore di attività;
  • scomputo dell’indennizzo Inail dall’indennizzo civilistico;
  • corresponsione del danno differenziale a carico del terzo responsabile;
  • rivalsa dell’Inail sul terzo responsabile per l’intera somma erogata.

Tale corretto comportamento trova conferma nelle disposizioni legislative, in particolare, l’articolo 1916 del codice civile e l’articolo 142 del codice delle assicurazioni private.
Tali norme regolano i rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, tuttavia contrassegnati da un elemento comune, ovvero la successione del credito risarcitorio dell’assicurato danneggiato.

Tale successione si concretizza nel diritto dell’ente gestore dell’assicurazione (nel caso di specie Inail) che abbia interamente indennizzato la vittima per il danno subito a seguito di infortunio in itinere, di agire nei confronti dei soggetti obbligati al fine di ottenere il rimborso da parte del terzo responsabile sia per i ratei già corrisposti sia per il valore capitalizzato delle prestazioni future.

Per concludere quindi la surroga consente all’Inail di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate ed eventualmente erogande al lavoratore danneggiato nella misura in cui vi è stato l’intervento dello stesso terzo, impedendo così al lavoratore danneggiato di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa dall’Inail con quella riscossa dal terzo responsabile.
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