15 giugno 2018

Intimazione con posta privata, notifica inesistente

Autore: Paola Mauro
L’intimazione di pagamento è inefficace se la notifica è stata eseguita mediante operatore postale privato. La notifica eseguita dagli operatori privati, infatti, va considerata inesistente anche a fronte dell’abolizione dell'esclusiva riconosciuta a Poste Italiane ad opera della legge n. 124/2017, che non ha portata retroattiva. Spetta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) rilasciare le nuove licenze individuali.

È quanto afferma la Sentenza n. 325/04/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con cui è stata richiesta la somma di euro 2.521.534,93 di cui alle ottanta cartelle esattoriali notificate nell'arco temporale 24/01/2001 – 08/10/2016.

L’impugnazione è stata accolta in relazione all’eccezione preliminare di inesistenza della notificazione, poiché eseguita da un operatore di posta privata (Soc. Nexive) in violazione della legge 890 del 20/11/1982, che prevede l’esclusività delle notifiche degli atti giudiziari a favore di Poste Italiane S.p.A.

A tal riguardo, il Collegio frusinate osserva che «la legge n. 124 del 04/07/2017 art. 1 comma 57 ha soppresso la norma in base alla quale le Poste Italiane avevano l'esclusiva titolarità della notifica degli atti giudiziari di cui alla legge 20/11/1982 n. 890, liberalizzando di fatto tale attività, ma la richiamata legge diventa comunque operativa solamente dopo il rilascio da parte dell'AGCOM di nuove licenze individuali che, per quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente e non smentito da parte resistente, attualmente non risultano essere state assegnate. Il Collegio pertanto ritiene che l'esclusività della notifica degli atti giudiziari sia ancora delle Poste Italiane, così come confermato anche dalla sentenza della suprema Corte di cassazione n. 23887/2017 del 11/10/2017. Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Organo giudicante dichiara inefficace l'impugnata intimazione, mentre ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio. L'accoglimento di tale eccezione preliminare, rende superfluo l'esame degli altri motivi del ricorso».

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante disposizioni per il mercato e la concorrenza, mediante l’abrogazione dell’articolo 4 del D.lgs. n. 261 del 1999, ha soppresso l’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, dei servizi relativi alle notificazioni delle violazioni al Codice della strada, nonché delle notificazioni degli atti tributari sostanziali e processuali (riguardo a questi ultimi, tra le molte, Cass. sez. 6-5 n. 27021/2014; Cass. sez. VI-5 n. 5873/2014; Cass. Sez. V n. 3932/2011; Cass. Sez. V n. 11095/2008).

La Corte di Cassazione, come ha evidenziato la CTP di Frosinone nella motivazione della Sentenza n. 325/04/18, ha chiarito che alla nuova disposizione non può essere attribuita efficacia retroattiva e che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM, rimane valido l’orientamento consolidato per cui deve ritenersi inesistente la notifica effettuata avvalendosi di operatore postale privato (così Cass. sez. VI-5 23887/17 in fattispecie relativa alla notifica del ricorso tributario).
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