Le disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative sono state introdotte dall’articolo 29 del
DL n° 179/2012. Tale disciplina è stata oggetto, nel corso del tempo, di svariati interventi normativi, da ultimo con il
DL n° 135/2018 e con la Legge di Bilancio 2019 (
n° 145/2018).
Benefici fiscali per gli investimenti in star up innovative
Per incentivare gli investimenti in start up innovative, l’articolo 29 riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Gli incentivi fiscali in questione, consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni, per gli investitori che sono soggetti IRPEF, o di deduzioni per gli investitori che sono invece soggetti IRES, sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche.
Con il
decreto attuativo del 7 maggio 2019 sono state stabilite le modalità di esecuzione del citato articolo 29.
L’incremento delle agevolazioni per il 2019
L'articolo 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2019 prevede, per il solo anno 2019, un incremento dal 30 al 40 per cento dell'aliquota delle agevolazioni previste dall'articolo 29 per i soggetti IRPEF e IRES che investono in start up innovative.
Tale comma prevede inoltre che
“Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.
Nella situazione illustrata nell’
interpello n° 410, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’11 ottobre 2019, l’istante è un soggetto IRES non start up innovativa che nel 2019 intende acquisire l'intero capitale sociale di una start up innovativa, mantenendo detto investimento per oltre 3 anni.
L’istante, per ottenere l'intero capitale sociale della start up innovativa, deve necessariamente procedere a una acquisizione diretta delle partecipazioni dagli attuali soci, in quanto procedere attraverso aumenti di capitale non gli consentirebbe di ottenere il 100 per cento delle quote, ma produrrebbe una diluizione delle quote degli attuali soci.
In seguito alle modifiche introdotte alla disciplina agevolativa in esame dalla Legge di Bilancio 2019, l’Agenzia aveva fornito i primi chiarimenti in merito con la
circolare n° 8/2019.
L’autorizzazione della Commissione Europea
Il comma 220, dell'articolo 1 della citata Legge di Bilancio 2019, prevede che l'efficacia delle modifiche introdotte sia condizionata, secondo le procedure previste dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione Europea.
Ad oggi, però, non è ancora intervenuta l'autorizzazione della Commissione europea, e pertanto non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alle disposizioni in esame.
Conseguentemente, l’Agenzia non può esprimere un parere e ricorda all’istante che, qualora intervenisse la predetta autorizzazione, resta impregiudicata la possibilità di proporre una nuova istanza di interpello.