4 luglio 2018

Investimenti in start-up innovative. L’inserimento nel modello Redditi

Piena applicazione per le agevolazioni maggiorate

Autore: Andrea Amantea
La Legge di bilancio 2017 ha modificato la disciplina delle agevolazioni quali detrazione e deduzione volti a favorire gli investimenti in start-up innovative di cui al D.lgs. 179/2012 prevedendo il loro passaggio da incentivi fiscali di carattere transitorio a incentivi permanenti e ammettendo aliquote agevolative maggiorate dal 20 al 30%. Novità in vigore a partire dal 2017, dunque con effetto dai correnti modelli dichiarativi 2018.

Incentivi per investimenti in start-up - Il D.L. 179/2012, ha introdotto precisi incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti in start-up innovative da parte di persone fisiche e società. Le agevolazioni operano sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

L’agevolazione fiscale a favore di contribuenti investitori persone fisiche si sostanzia in una detrazione d’imposta del 19% dei conferimenti rilevanti effettuati per importo non superiore a euro 500.000 in ciascun periodo d'imposta; per le società (“soggetti IRES”) l’agevolazione fiscale opera invece come deduzione dal reddito complessivo; possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico: la detrazione per le persone fisiche è aumentata al 25%; la deduzione per i soggetti IRES arriva al 27%.

Le modalità di attuazione di tali incentivi sono state individuate con Decreto del 30 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico sostituto con il successivo D.M. MEF del 25 febbraio 2016.

L’intervento della Legge di bilancio 2017 – Come anticipato in premessa, la Legge di bilancio 2017, legge n° 232/2016 è intervenuta sulle agevolazioni in commento prevedendo, a partire dal 2017, la trasformazione da benefici di carattere transitorio a benefici permanenti e ammettendo aliquote agevolative maggiorate dal 20 al 30%. Per le persone fisiche, l’investimento massimo detraibile è aumentato a euro 1.000.000 con un’aliquota di detrazione pari al 30%; Per i soggetti IRES l’aliquota massima di deducibilità è passata al 30% fermo restando il tetto di investimento annuo di 1.800.000. L’innalzamento delle percentuali di detrazione e di deduzione al 30% vale anche per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il termine minimo di mantenimento dell’investimento è pari a 3 anni rispetto ai 2 previsti prima dell’intervento della Legge di bilancio 2017.

Sempre grazie alla stessa legge è stato altresì disposto l’annullamento della limitazione che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) innovative che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale di avvalersi delle agevolazioni fiscali sopra richiamate solo qualora fossero "in grado di presentare un piano sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

L’inserimento nel modello Redditi PF - In base a quanto detto finora gli incentivi in versione maggiorata del 30% operativi a partire dal periodo d’imposta 2017 trovano posto per il primo anno nel modello Redditi 2018 per le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e gli enti non commerciali; con riferimento al modello Redditi PF, ai fini dell’ottenimento della detrazione è necessario compilare il quadro RP, in particolare la sezione VI altre detrazioni evidenziando l’ammontare dell’investimento effettuato.
L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società (art. 4 comma 1 D.M. MEF 25 febbraio 2016).

Pare opportuno segnalare che per le società e enti (modelli Redditi SC, Redditi ECN e Redditi SP) le agevolazioni per gli investimenti in start-up innovative devono essere invece indicate nella sezione "Investimenti in Start-up innovative" del quadro RS (RS 160-162).

I documenti da conservare - Per completare quando detto finora, è da precisare che ai fini della spettanza della detrazione/deduzione è necessario per l’investitore conservare la seguente documentazione:
  • una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15.000.000 euro (conferimenti ricevuti e ammissibili all’agevolazione);
  • copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti

Esempio maggiorazione 2017 - Un imprenditore versa nel capitale sociale di una start-up innovativa un importo pari a 60.000 €:
  • Fino al 2016 il beneficio fiscale (detrazione Irpef) massimo ottenibile era pari a 11.400 ossia il 19% dell’importo versato;
  • dal 2017 per lo stesso investimento l’agevolazione fiscale è pari a 18.000 euro, dato dall’applicazione della maggiore percentuale di detraibilità del 30%.

Il divario è ancora maggiore qualora si prenda in considerazione l’investimento massimo agevolabile per gli anni 2016 (500.000) e 2017 (1.000.000).

Fino al 2016 la detrazione Irpef massima non poteva superare l’importo di 95.000 € (19% di 500.000) dal 2017 invece si può arrivare fino a 300.000 € (30% di 1.000.000).
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