30 gennaio 2018

Invio Sistema TS. Per i veterinari c'è tempo fino al 28 febbraio

Il decreto Milleproroghe ha portato la nuova scadenza a regime

Autore: ANDREA AMANTEA
C’è tempo fino al 28 febbraio per l’invio dei dati di spesa sanitaria e dei relativi rimborsi al Sistema tessera Sanitaria per i medici veterinari ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A prevederlo è stato il D.L. 244/2016 e ss.mm.ii che all’art. 7, comma 3-bis ha prorogato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese il termine fissato al 31 gennaio per l'invio da parte dei veterinari al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2016.

Normativa –“I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese”.

Abbiamo, dunque, richiamato le previsioni normative di cui all’art.7 comma 3-bis del D.L. 244/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n°19/2017.

L’obbligo di invio dei dati per i veterinari – Oltre ai soggetti già obbligati all’invio dei dati al sistema T.S .per effetto del D.M. 31 luglio 2015, con un ulteriore decreto, Il D.M. MEF 1° settembre 2016, è stata disposta altresì la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, da parte: degli esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci che hanno ottenuto il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 ( “parafarmacie”), degli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del D.Lgs 46/1997. Il D.M. MEF 1° settembre 2016 ha annoverato tra i soggetti tenuti all’invio dei dati anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari. Il termine per l’invio telematico al STS è stabilito originariamente dall’Allegato A, punto 4.6 del decreto MEF 31 luglio 2015 che detta le specifiche tecniche e le modalità operative dell’invio dati al sistema T.S. ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate; tale trasmissione, a pena dello scarto dei dati inviati, deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall’ assistito.

Per i veterinari, in virtù di quanto già detto in premessa, l’invio è invece fissato al 28 febbraio.

Soggetti effettivamente tenuti all’invio - I soggetti effettivamente tenuti all’invio dei dati entro la data da ultimo citata sono:
  • i professionisti iscritti agli albi professionali, dei medici veterinari.

Non lo sono le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società, in quanto non rientranti tra le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter della L. 502/1992 (strutture non accreditate al SSN autorizzate all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

In merito all’ultimo punto richiamato, come specificato sul Portale Sistema Tessera Sanitaria, la comunicazione dei dati può essere comunque effettuata nel caso in cui il rappresentante legale sia un medico veterinario che abbia facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento la Partita Iva della società di cui è legale rappresentante.

I dati da comunicare – L’obbligo di invio riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilasciati a persone fisiche, rilevanti per la detrazione d’imposta prevista, nella misura del 19%, dall’art. 13-bis, co. 1, letta c-bis) del TUIR (DPR 917/86) in relazione alle spese veterinarie per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Come specificato nell’allegato A del D.M. MEF 16 settembre 2016 per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni veterinario, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie:
  • Acquisto di medicinali per uso veterinario;
  • Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Sono in ogni caso escluse le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy