26 marzo 2018

Iper e super ammortamento: Mise e Entrate chiariscono i dubbi

Autore: Devis Nucibella
L’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha chiarito che per risolvere dubbi interpretativi ed applicativi in tema di iper e superammortamento è possibile, per il contribuente, ricorrere allo strumento dell’interpello ordinario ad Agenzia Entrate. Per aspetti relativi ai beni agevolabili il contribuente può ricorrere all’interpello “tecnico” al MISE. Per dubbi rilevanti ad entrambi i profili è possibile un’unica istanza all’Agenzia delle Entrate che girerà a MISE eventuali aspetti tecnici.

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha avuto un incontro con la stampa specializzata dove ha risposto ad una serie di domande inerenti chiarimenti sull’iper e super ammortamento.

Tra i temi trattati figura l’irrilevanza del collaudo ai fini della spettanza del beneficio. In particolare secondo l’Agenzia delle Entrate la spettanza dell’agevolazione è legata all’effettuazione dell’investimento da determinarsi ai sensi dell’art. 109 TUIR che, per l’acquisto dei beni mobili dà rilevanza al momento della consegna. Pertanto il collaudo eseguito presso il cedente o presso l’acquirente non rileva ai fini della spettanza. Il collaudo presso l’acquirente può rilevare sulla fruibilità dell’incentivo.

Altro tema riguarda l’agevolazione per beni realizzati in modalità mista. E’stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se nel caso di realizzazione di un bene in modalità “mista”, ossia parte in appalto e parte in economia esistono vincoli di rapporto tra le due modalità. In altre parole, se è possibile fruire dell’incentivo quale che sia la proporzione fra il valore della parte realizzata in appalto e quella realizzata in economia.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il provvedimento è guidato dalla volontà di non discriminare fra le varie forme di acquisto ed in linea generale non esistono vincoli di rapporto; sussistono regole diverse per stabilire spettanza ed entità dell’agevolazione: per le costruzioni in economia si guarda ai costi sostenuti, mentre per l’appalto l’ultimazione della prestazione o i SAL definitivamente accettati.

L’amministrazione finanziaria ha poi chiarito che le spese per investimenti effettuati “in economia” devono risultare da contabilità industriale per l’utilizzo di risorse interne e da fatture o altri documenti contabili per le lavorazioni esterne o gli altri servizi eventualmente acquistati da terzi. La perizia/attestazione deve esprimersi solo su caratteristiche tecniche ed interconnessione.

Altro dubbio riguarda il fatto se la relazione tecnica annessa alla perizia/attestazione nel recepire le valutazioni operate dal contribuente deve esprimersi anche sulla congruità di tali valutazioni ovvero della loro rispondenza alla documentazione disponibile. In particolare se per i lavori “in economia” è richiesta una valutazione di come sono determinate le voci che compongono il costo. Secondo l’Agenzia delle Entrate il perito/attestatore recepisce indicazioni e valutazioni degli organi amministrativi dell’impresa senza esprimere valutazioni sui profili fiscali, contabili e contrattuali rilevanti per la spettanza dell’agevolazione. L’impresa risulta l’unico soggetto responsabile di congruità e rispetto degli adempimenti fiscali, contabili e contrattuali legati al beneficio.

Nell’ipotesi in cui un contribuente abbia dubbi in merito ad aspetti della disciplina agevolativa riguardanti sia questioni che comportano accertamenti di natura tecnica che aspetti di natura fiscale può presentare:
  • interpello ordinario ad Agenzia Entrate per i temi tributari;
  • interpello “tecnico” a MISE per aspetti relativi ai beni agevolabili.

Per dubbi rilevanti ad entrambi i profili è possibile un’unica istanza all’Agenzia delle Entrate che girerà a MISE eventuali aspetti tecnici.
Si ricorda che l'istanza d'interpello deve contenere:
  • i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale);
  • l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso);
  • le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
  • la soluzione interpretativa proposta dal contribuente e, infine, la sottoscrizione dell’istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza.

Per effetto delle novità, nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell’istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l’ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.

Per tutte le tipologie di interpello è previsto che l’istanza sia presentata:
  • a mano;
  • mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento;
  • per via telematica attraverso PEC o PEL per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate:
  • alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali;
  • alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello nel caso di tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale;
  • alla Divisione Contribuenti, se si tratta di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall’identificazione diretta) e soggetti di più rilevante dimensione (con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro). Gli interpelli di competenza della Divisione Contribuenti possono essere consegnati a mano dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00, in via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy