L’attività di medico di base in forma associata non è assoggettabile all’IRAP, qualora il contribuente dimostri l'insussistenza del presupposto impositivo il quale non ricorre nel caso in cui i compensi corrisposti a terzi costituiscano la quota delle spese per il personale infermieristico e di segreteria, per lo svolgimento di attività di medicina di gruppo.
È quanto emerge dall’
Ordinanza n. 29722/2018 della Corte di Cassazione (Sez. 6-5).
La Suprema Corte ha annullato la sentenza con cui la C.T.R. del Molise ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente, esercente attività di medico di Medicina Generale in convenzione con il SSN, il quale si è opposto al silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRAP, per gli anni dal 2004 al 2007.
La difesa erariale, rivolgendosi agli Ermellini, ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte il Giudice di secondo grado ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione) sulla base della generica affermazione che i
costi sostenuti per lavoro altrui«non sono un valido indicatore ai fini dell'imposta sulle attività produttive, ma si ascrivono allo svolgimento dell'attività di medico di base in forma associata».
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 7291/2016) hanno affermato che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la medicina di gruppo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo
non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione; per quest'ultima,
non è sufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l'esercizio dell'attività professionale.
Sempre le Sezioni Unite della S.C. (Sent. n. 9451/2016) hanno precisato che il requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in quanto, a fronte del fatto che il contribuente, negli anni oggetto di controversia, si è avvalso, per sua stessa ammissione, di un infermiere e di un collaboratore informatico, oltre che di un collaboratore di studio, la C.T.R. avrebbe dovuto interrogarsi – cosa non fatta – circa la natura di detta collaborazione e le modalità di reclutamento del suddetto personale.
La sentenza impugnata, pertanto, è stata annullata dalla Suprema Corte in accoglimento del ricorso erariale.
In sede di rinvio, la C.T.R. del Molise, in diversa composizione, dovrà
«specificamente accertare se la giustificazione di detti costi da parte del contribuente nell'ambito del servizio di medicina generale in convenzione col SSN, ove reso nella forma associata della c.d. medicina di gruppo, abbia costituito oggetto di specifica allegazione e prova da parte del contribuente, onde dimostrare, secondo l'onere probatorio cedente a suo carico, l'insussistenza delle condizioni per l'assoggettamento ad IRAP per gli anni in contestazione, secondo i principi espressi in materia dalle succitate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte».