Il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in base a quanto disposto dal decreto del MEF del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si applicano anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, INARCASSA.
L’Agenzia delle Entrate insieme ad INARCASSA ha stipulato una convenzione il 27 novembre 2019 per regolare il servizio di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa mediante il modello F24.
La stessa Amministrazione Finanziaria con la
Risoluzione n.22/2020 ha istituito le causali per effettuare il versamento dei predetti contributi, le quali sono operativamente efficaci dal 1° giugno 2020:
- “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”;
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”; Divisione Servizi 2
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”;
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.