L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri ha pubblicato due Risoluzioni: vediamo nel dettaglio.
L’articolo 1, comma 716, della Legge di Bilancio 2020, prevede che “Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:
- concessioni autostradali;
- concessioni di gestione aeroportuale;
- autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli art.16 e 18 della legge n. 84/1994;
- concessioni ferroviarie.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, della suddetta addizionale in acconto e saldo, con la
Risoluzione n.30/2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2045” denominato “Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione – ACCONTO PRIMA RATA - art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- "2046” denominato “Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione –- ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- "2047” denominato “Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione – SALDO - art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “2047” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Per i codici tributo “2045” e “2047”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Somme dovute a seguito degli atti di recupero delle tasse sulle concessioni governative - L’articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, prevede l’applicazione della tassa di concessione governativa sulla licenza per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
In proposito, la lettera h-sexies dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserita dall’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha esteso l’utilizzo del modello F24 ai versamenti delle tasse sulle concessioni governative.
Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n.31/2020 sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “3425” denominato “Tassa concessione governativa - telefonia mobile – atto di accertamento”;
- “3426” denominato “Tassa concessione governativa - telefonia mobile – interessi – atto di accertamento”;
- “3427” denominato “Tassa concessione governativa - telefonia mobile – sanzioni – atto di accertamento”.
Compilazione F24- In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti atti sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”