Con due distinti documenti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, rispettivamente:
- con il Provvedimento n. 525137, pubblicato il 24 dicembre 2018, sulla definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2018 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- con la Risoluzione n. 101 del 28 dicembre 2018, in merito all’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante alle Fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN), ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Il Provvedimento n. 525137 – Con tale documento, è stato disposto che, la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2018 alle Fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2018, è pari al
38,54 per cento.
L’Agenzia ha, dapprima, ricordato che, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV (Centri di Servizio per il Volontariato), l’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).
Ai sensi dell’articolo 64 del suddetto D.Lgs., l’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018.
A tal proposito, il comma 6 del citato articolo 62, riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un
credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in oggetto sono state approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 maggio 2018, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF).
L’articolo 2 del D.M. del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta,
rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno.
L’Agenzia specifica che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, primo periodo, del D.M. del 4 maggio 2018, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento del Direttore, rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’anno 2018 (15.000.000,00 euro) e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2018 (38.924.543,73 euro), con il provvedimento in commento
viene definita la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione per l’anno 2018, nella misura del 38,54 per cento.
La Risoluzione n. 101/E – Detto documento, richiama le norme del Provvedimento precedente, ovvero l’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nonché l’articolo 62, comma 6, del citato D.Lgs. n. 117/2017 e il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 maggio 218.
Per l’anno 2018, la percentuale è stata definita, appunto, con il Provvedimento del 24 dicembre 2018 di cui sopra. L’Agenzia delle Entrate comunica a ciascuna Fondazione l’ammontare del credito d’imposta fruibile, determinato applicando la suddetta percentuale all’importo dei versamenti effettuati al FUN.
Il comma 5 dell’articolo 3, del D.M. 4 maggio 2018, prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Qualora l’importo del credito utilizzato, risulti superiore all’ammontare spettante, il relativo modello F24 è scartato e, lo scarto, è comunicato al contribuente tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei suddetti servizi telematici.
Nella risoluzione in commento, dopo aver menzionato quanto indicato dal comma 6, dell’articolo 3 del D.M. del 4 maggio 2018, in relazione al credito d’imposta in argomento, è specificato, quindi, che per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
- “6893” denominato “Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN - art. 62, comma 6, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117”.
L’Agenzia indica, infine, che, in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.