Una delle principali novità che emergono dalla lettura delle istruzioni alla Dichiarazione IVA 2018 (pubblicate in bozza sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 22 dicembre 2017), è la nuova struttura, nonché le nuove attribuzioni, del quadro VH.
Il quadro VH, sino all'ultima Dichiarazione IVA, è sempre stato destinato ad accogliere l'indicazione delle risultanze delle liquidazioni di periodo, a credito o a debito indifferentemente. A dover essere comunicate all'amministrazione finanziaria, in tale quadro, erano appunto i saldi delle liquidazioni periodiche effettuate, mediante la compilazione degli appositi righi che prevedevano i dodici mesi. Tali righi, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale, erano anche utilizzati per l'indicazione del saldo del trimestre, pertanto, il rigo VH3, per esempio, accoglieva sia il saldo di liquidazione del mese di marzo, per un contribuente mensile, sia il saldo del primo trimestre, nel caso di un contribuente a liquidazione trimestrale.
Il quadro, nella Dichiarazione 2018, è stato rivisto, prevedendo specifichi righi da utilizzare per i mensili, separati da quelli previsti per i trimestrali, e originando così un maggior numero di campi. Campi che, tuttavia, in caso di regolare presentazione avvenuta in corso d'anno 2017 (e l'ultima in scadenza a febbraio 2018) delle Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA, potranno tranquillamente essere lasciati in bianco.
Infatti, la vera novità sta nel fatto che non sarà necessario ripetere informazioni che sono (in caso di LI.PE. regolari) già in possesso dell'Erario. La funzione del quadro VH sarà quella di comunicare, nell'ipotesi in cui ricorra il caso, variazioni delle comunicazioni delle comunicazioni periodiche.
Tale quadro, pertanto, entrerà in gioco solo se una o più LI.PE. non siano state presentate, oppure se siano state presentate ma con dati errati, tali da modificare il saldo di liquidazione effettivo rispetto a quello risultante dalla Comunicazione Periodica.
Peraltro, laddove si debba andare ad intervenire sul quadro H, appunto per segnalare dati di liquidazione in precedenza omessi, oppure integrare o correggere quanto erroneamente inviato, a dover essere indicati saranno tutti i dati richiesti, e non solo quelli originariamente omessi o errati.
Nei diversi righi, pertanto, si andranno ad indicare tutti i risultati delle liquidazioni periodiche, ricordando che per quanto riguarda la liquidazione del IV trimestre dei trimestrali speciali, o la liquidazione mensile, il risultato dovrà essere indicato escludendo l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto. L'acconto dovrà essere invece indicato separatamente al rigo VH13, come sempre indicando il criterio utilizzato per la sua determinazione: storico (codice 1), previsionale (2), analitico (liquidazione al 20 dicembre) o settori speciali telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti ecc. (4).
Nel caso di liquidazione a debito, si badi bene, occorrerà indicare l'importo dovuto, e questo indipendentemente dal fatto che il debito stesso sia stato onorato nei termini, oppure versato successivamente con ravvedimento operoso, oppure ancora oggetto di avviso bonario in corso di rateazione od, ancora, omesso del tutto. Di fatto, ogni liquidazione periodica costituisce un adempimento a sé, ed il quadro H viene utilizzato per far conoscere all'Erario l'importo eventualmente dovuto, se non già trasmesso prima o se è necessario correggere dati già inviati. L'aspetto dei versamenti, invece, sarà gestito nel quadro VL, nel quale si riscontra un'altra importante novità, ovvero la creazione di due distinti campi. Uno accoglierà l'indicazione dell'IVA dovuta (pari ai saldi delle liquidazioni a debito come da LI.PE., oppure come da dati aggiornati indicati nel VH), mentre l'altro servirà per indicare quanto, del debito stesso, è stato effettivamente versato. Sin qui, a parte un restyling dei righi, sembrerebbe non esserci nulla di nuovo, ma così non è posto che a concorrere nei conteggi della liquidazione annuale sarà il maggiore dei due importi.
Concretamente, quindi, a fronte di - supponiamo -2.000 euro di IVA dovuta nell'anno, della quale è stata versata solo una parte, ad esempio 800 euro, nel successivo sviluppo della liquidazione annuale a rilevare saranno tutti i 2.000 euro. Tradotto in pratica, l'IVA di periodo non versata in corso d'anno (o non completamente versata) non andrà ad impattare sul saldo annuale.
Si tratta di un'impostazione che va a risolvere i dubbi insorti in merito a come gestire i versamenti omessi, ed ancora più quelli che sono in corso di rateazione a seguito di avviso bonario. Basterà indicare quanto effettivamente versato alla data, a titolo descrittivo, e comunque ciò che non è ancora stato onorato non andrà a generare debito annuale.
Una soluzione logica e condivisibile, posto che con le LI.PE. ogni debito di periodo che esponga un debito non onorato ha già iniziato un suo autonomo percorso di recupero delle somme, dapprima con la compliance, poi con l'avviso bonario, ed eventualmente addirittura già con l'iscrizione a ruolo.
Tornando al quadro VH si segnala la casella “liquidazione anticipata”: tale voce dovrà essere selezionata dai quei contribuenti che tengono contabilità separate, a liquidazioni mensili e trimestrali, e che in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre hanno scelto di compensare le risultanze delle liquidazioni mensili e trimestrali, in corrispondenza della scadenza della liquidazione mensile (del ché la locuzione “anticipata”).
Un altro campo che merita attenzione è quello previsto dalla casella “subfornitori”. Quest’ultima dovrà essere barrata dai contribuenti che hanno versato l'IVA derivante da contratti di subfornitura a cadenza trimestrale, con l'utilizzo degli appositi codici tributo. L'imposta, nel quadro VH (se compilato) dovrà essere compresa nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui le operazioni di subfornitura sono state effettuate, e con la barratura della casella si andrà in sostanza a segnalare che si è provveduto al versamento con cadenza trimestrale e senza interessi in quanto si tratta, appunto, di subfornitura.