L’attestazione medica che consente ad un soggetto disabile di acquistare con l’aliquota agevolata del 4% i sussidi utili e coerenti con le patologie certificate non ha limite temporale di scadenza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 578 del 3 settembre 2021.
L’interpello è pervenuto da un soggetto - cui è stata riconosciuta la condizione di grave handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 - in possesso sia della certificazione relativa alla condizione di disabilità, sia di quella del medico specialista dell’Asl attestante il carattere cronico delle menomazioni e, in aggiunta, l’elenco dei sussidi utili e coerenti con le patologie certificate.
Il dubbio dell’istante verte sulla possibile scadenza o durata definita delle certificazioni, in quanto, in occasione dei singoli acquisti, il cedente richiede che il certificato del medico specialista dell’Asl sia emesso al massimo dodici mesi prima.
Aliquota IVA agevolata – L’articolo 1, comma 3-bis), decreto legge n. 202/1989 stabilisce che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%. L’aliquota in questione, oltre che per gli ausili in senso stretto, è stata successivamente estesa anche a prodotti di comune reperibilità rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap (DL 669/1996).
Le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall’art. 29-bis del dl n. 76/2000 e dall’art. 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021.
Secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del sopracitato decreto, l’aliquota del 4% si applica a tutti quei sussidi comprendenti le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla cultura e all’informazione, per tutti quei soggetti cui tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni.
La documentazione – La documentazione necessaria per fruire dell’aliquota agevolata, ovvero il certificato rilasciato dall’Asl competente o dalla commissione medica integrata, è individuata dagli articoli 2 e 2-bis del citato decreto ministeriale del 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021.
In merito, l’Agenzia chiarisce che mentre le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate riportano anche l’esistenza dei requisiti necessari per fruire dei benefici fiscali Iva collegati all’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, i certificati rilasciati dall’Asl non prevedono detto collegamento funzionale e, quindi, devono essere integrati dall’attestazione rilasciata dal medico curante.
Inoltre, si evidenzia che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti effettuati successivamente all’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 2, quindi in seguito al 4 maggio 2021.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
Il quadro normativo e di prassi illustrato dall’Amministrazione Finanziaria non fa alcun riferimento a limiti temporali, per cui è possibile confermare che la documentazione non è soggetta ad alcuna scadenza.
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