L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello
n.576/2020 chiarisce che agli interventi di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di illuminazione di un condominio e di singole unità immobiliari, effettuati da una società, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzarli, si applica l’aliquota agevolata al 10%.
L’istanza è stata avanzata da una società che vuole conoscere la corretta aliquota IVA da applicare agli interventi di miglioramento energetico, da realizzare tramite appalti o diretta posa in opera, e se i clienti possano optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante sulle spese sostenute in relazione agli stessi interventi.
Aliquota agevolata - Sono soggette a IVA con l'aliquota del 10 % gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e di risanamento conservativo, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli che relativi alle opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; invece quelli di manutenzione straordinaria sono definiti come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione della volumetria complessiva degli edifici.
L’intento della norma è l’agevolazione di prestazioni di servizi per la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzarli, ovvero contratto di appalto o fornitura di beni con posa in opera.
I chiarimenti della Circolare n.15/2018– Nel caso in cui nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Invece, laddove il valore del bene significativo superi tale limite, l'aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi; al valore residuo si applica l’aliquota ordinaria.
L’intervento prospettato nell’istanza, secondo l’Agenzia, rientra nell'ambito di applicabilità dell'aliquota agevolata. Non risulta chiaro, però, se l’intervento sarà eseguito dall’istante o nell'ambito di una filiera di appalti. In ogni caso, entrambe le alternative godono dell’aliquota agevolata, così come indicato nella Circolare n.15/2018.
La cessione del credito– Non è invece possibile optare per la cessione del credito prevista dal DL Crescita n.34/2019, in quanto il comma 3-ter dell’articolo 10 che prevedeva la cessione del credito per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020, per gli interventi di riqualificazione energetica sopra indicati, non è più possibile optare per la cessione del credito. Tale detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019.