Nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, la determinazione ed il successivo versamento dell’acconto annuale deve essere effettuato dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa. Questi importi possono essere calcolati secondo uno dei metodi previsti dall’articolo 6 della legge n° 405/1990 “storico”, “previsionale” o “effettivo”.
Per le società che nell’anno solare precedente hanno versato l’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, gli importi comunicati dalle società partecipanti devono essere determinati secondo il metodo “storico speciale”, previsto dall’articolo 1, comma 471, della
legge n°311/2004. In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione dell’imposta versata nell’anno solare precedente, nonché ai fini della base di commisurazione dell’acconto,
“deve tenersi conto dell’imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante” (circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005). In alternativa al metodo “storico speciale” è comunque possibile utilizzare il metodo di calcolo “effettivo”.
In seguito al trasferimento da parte di ogni società delle risultanze, la società controllante si preoccupa di:
- calcolare l’acconto nella misura dell’88 per cento della somma algebrica dei dati trasferiti dalle società che applicano il metodo “storico” o “previsionale” e a sommare detto importo con quello dell’acconto trasferito dalle società obbligate alla determinazione del medesimo col metodo “storico speciale”;
- versare il risultato della suddetta somma.
Chiarimenti dell’Agenzia
Nel caso prospettato nell’interpello dell’Agenzia delle entrate
n°350/2019, il contribuente istante partecipa, in qualità di società controllante, alla liquidazione dell’IVA di gruppo con la sua controllata.
Nell’ambito della procedura:
- la controllante - che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale - trasferisce eccedenze debitorie;
- la controllata - che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza mensile- trasferisce eccedenze creditorie.
Dalla soluzione fornita dall’Agenzia delle entrate emerge che la società controllante è tenuta a determinare l’acconto del gruppo per il 2019:
- calcolando l’acconto dalla stessa dovuto nella misura del 97 per cento dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”);
- calcolando l’acconto dovuto dalla controllata nella misura dell’88 per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo “previsionale”).Questo anche nell’ipotesi in cui la controllata evidenzi come dato “storico” o “previsionale” un importo a credito;
- sommando algebricamente i suddetti importi e versando il risultato ottenuto.
Qualora la controllante opti per la determinazione dell’acconto dalla stessa dovuto secondo il metodo “effettivo”, tale metodologia di calcolo deve essere adottata anche dalla controllata.