L’articolo 1, comma 710, della Legge di Bilancio 2020,
n. 160/2019 ha modificato l'articolo 19 del DL n. 201/2011,
ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE a decorrere dal 2020.
In particolare, per effetto delle modifiche i soggetti passivi delle citate imposte sono:
- oltre alle persone fisiche,
-
anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'articolo 4 del DL n. 167/1990.
Con la
Risoluzione n.26/2020 l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 54/E/2012 e n. 27/E/2013, come segue:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO”;
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”;
- “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;
- "4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”;
- "4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
- “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.
Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo “4041”, “4043”, “4044” e “4047”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Per il codice tributo “4046”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il mese cui si riferisce l’acconto (0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato “00MM”.
Per il codice tributo “4042”, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto il versamento da parte delle fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.