La
Risposta n. 103 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 7 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti in merito ad “Art-bonus” e “mecenatismo culturale” (articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 e articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR).
Il quesito - La società Alfa ha stipulato nel 2014 una convenzione con la Sovrintendenza, avente ad oggetto l’intervento di un restauro integrale, che prevedeva un’erogazione liberale in denaro, corrisposta dalla società istante in base ad un apposito piano triennale (2014/2016).
In seguito, il prolungamento dei lavori di restauro oltre i termini previsti, ha richiesto la revisione della tempistica dei versamenti delle suddette elargizioni, con lo slittamento del versamento dell’ultima tranche, effettuato dalla società istante nel 2017.
In merito agli aspetti fiscali della suddetta erogazione liberale, la società fa presente di aver dedotto integralmente, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR, le somme corrisposte, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, applicando il cosiddetto “principio di cassa”.
Con riferimento all’ultima tranche di versamenti effettuata nel 2017, la società dichiara di aver inviato la relativa comunicazione nel gennaio 2018.
C’è da aggiungere che, nel 2017, la Sovraintendenza ha comunicato alla società istante l’accettazione della “manifestazione d’interesse” ad effettuare, in qualità di “mecenate unico”, un’ulteriore erogazione liberale con inizio dei lavori programmato a partire dalla fine del 2018.
La convenzione con la Sovraintendenza, ai fini di disciplinare i dettagli della seconda erogazione liberale per il recupero dell’area interessata, è tutt’ora in fase di definizione.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, in riferimento alla seconda erogazione liberale suddetta, la società istante, chiede di sapere:
- se la somma versata nel periodo d’imposta 2017 e risultata eccedente dalla precedente donazione, possa concorrere, insieme alla quota di erogazione liberale versata entro la fine del 2018, alla maturazione del cosiddetto “Art bonus”, in riferimento ai lavori di recupero per l’anno d’imposta 2018, da utilizzare in quote annuali di un terzo ciascuna, a partire dal periodo d’imposta successivo;
- quali siano gli effetti fiscali, ai fini dell’IRES, sul periodo d’imposta 2017, derivanti dalla riqualificazione della somma risultata eccedente dalla precedente donazione, quale quota che concorre, nell’ambito della seconda donazione, alla maturazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1 del D.L. n. 83/2014.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Innanzitutto l’Agenzia specifica che l’articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR, prevede la totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro da parte di soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute
“per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”.
Il Fisco ha poi ricordato la normativa attraverso la quale, il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), con proprio decreto, individua periodicamente i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, nonché il D.M. attuativo 3 ottobre 2002, modificato dal D.M. 19 novembre 2010, il quale, a sua volta, prevede che i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare al MIBAC, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute.
Relativamente al cosiddetto “Art bonus”, si rammenta che il D.L. 31 maggio n. 83/2014 (convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2014, n. 106) ha introdotto, nell'ambito di disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, una disciplina agevolativa finalizzata al riconoscimento di un credito di imposta sulle erogazioni liberali effettuate per interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo.
Inoltre, in merito alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito d’imposta e, per i titolari di reddito d’impresa, il credito matura nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Tenendo presente la normativa di riferimento, nella fattispecie in esame, le Entrate ritengono che,
le somme versate nell’ambito della disciplina agevolativa prevista dall’articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR, risultate eccedenti, non possano concorrere alla determinazione del cosiddetto “Art bonus” che la società maturerà in riferimento alle somme che intende versare per sostenere il secondo progetto.
Le somme versate e risultate eccedenti non sono, altresì, suscettibili di restituzione.
Nel caso di specie, il Fisco evidenzia come, nel corso del 2017, la società istante abbia effettuato erogazioni liberali sulla base di un’apposita convenzione stipulata con la Sovrintendenza per l’intervento di restauro. Gli importi versati, sono stati regolarmente comunicati all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalle norme ed acquisiti dal soggetto beneficiario a titolo definitivo, ancorché parzialmente destinati alla realizzazione di un nuovo progetto, così come previsto dalla convenzione stipulata.
Infine, l’Amministrazione finanziaria, ritiene che, ai sensi dalla disposizione di cui all’articolo 100, comma 1, lettera m), del TUIR,
l’agevolazione possa essere legittimamente fruita, in applicazione del principio di cassa, esclusivamente nel 2017, sotto forma di deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette per l’intero importo in questione.