Il Consiglio "Economia e finanza" (Consiglio ECOFIN), il 12 marzo, ha approvato due proposte legislative in materia di commercio
on line (la proposta di Direttiva del Consiglio
COM (2018) 819 final e la proposta di regolamento
COM (2018) 821 final) presentate dalla Commissione UE in attuazione della Direttiva (UE) 2017/2455, riguardante gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Tale direttiva, infatti, ha modificato la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, novellando la disciplina IVA dell’e-commerce e, alcune di queste modifiche, sono entrate in vigore già dal 1° gennaio 2019.
È il caso, ad esempio, della fatturazione che, secondo tale direttiva, è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.
La
Direttiva (UE) 2017/2455, tra l’altro, modificando la direttiva 2006/112/CE2 ("la direttiva IVA"), con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021:
- amplia il campo di applicazione dei regimi speciali, per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi quali definiti agli articoli da 358 a 369 duodecies della direttiva IVA (il cosiddetto "mini sportello unico"), a tutti i tipi di servizi, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, trasformando il mini sportello unico in uno sportello unico. Il mini sportello unico consente ai prestatori di tali servizi di utilizzare un portale web, nello Stato membro in cui sono identificati, per dichiarare l'IVA esigibile negli altri Stati membri;
- introduce disposizioni speciali, applicabili ai soggetti passivi che facilitano determinate cessioni a persone che non sono soggetti passivi, effettuate da altri soggetti passivi, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
Proposta COM (2018) 819 final
La proposta di Direttiva del Consiglio
COM (2018) 819 final, sottoposta all’Ecofin, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni, ha l’obiettivo di stabilire le norme aggiuntive necessarie per sostenere le modifiche della direttiva IVA esposte in precedenza, che si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Nel dettaglio, l'articolo 14-bis, inserito nella direttiva IVA dalla Direttiva (UE) 2017/2455, dispone che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (
marketplace), una piattaforma o un portale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 euro (articolo 14 bis, paragrafo 1) o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo (articolo 14 bis, paragrafo 2), si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
In tal modo, una cessione da impresa a consumatore, dal cedente che vende i beni mediante l'uso dell'interfaccia elettronica all'acquirente, è di fatto suddivisa in due operazioni:
- una cessione da tale cedente all'interfaccia elettronica (cessione B2B - business to business);
- una cessione dall'interfaccia elettronica all'acquirente (B2C).
Secondo la proposta in commento, quindi, in virtù di quanto sopra esposto, è necessario stabilire a quale cessione la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbero essere imputati, al fine di determinare correttamente il luogo di cessione.
Si propone di consentire alle interfacce elettroniche l'uso dello sportello unico anche per le cessioni nazionali ad acquirenti, se si considera che, esse stesse, abbiano ceduto i beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA.
È, altresì, proposta una modifica nel regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione quando lo sportello unico non è utilizzato per dichiarare l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
Con la proposta in commento, il termine di dilazione di pagamento nell'ambito del regime speciale in esame, è allineato a quello previsto nel Codice doganale dell'Unione (articolo 1, punto 12).
L'articolo 2 dispone che le misure si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2021, ovvero la data di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico.
Proposta COM (2018) 821 final
Tale proposta di Regolamento di esecuzione del Consiglio, modifica il Regolamento (UE) n. 282/2011 “per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni”.
L'obiettivo di tale proposta è stabilire le norme di attuazione dettagliate necessarie per sostenere queste modifiche della direttiva IVA che si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Tale obiettivo, è conseguito mediante una modifica del regolamento di esecuzione IVA.
La proposta in esame, in merito alle disposizioni specifiche per interfacce elettroniche, quali mercati virtuali (
marketplace), piattaforme o portali, che facilitano talune cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da altri soggetti passivi, definisce le disposizioni di applicazione necessarie a garantire il corretto funzionamento del mini sportello unico a seguito dell'estensione del suo campo di applicazione.
Inoltre, la stessa proposta fornisce precisazioni in ordine all’attuazione della disciplina in tema di cessioni di beni realizzate tramite
marketplace.
Com’è spiegato nella proposta di Regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, le condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.
L’articolo 14-
bis della direttiva 2006/112/CE, non si applica ad un soggetto passivo che si limita al trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni, a catalogare o a pubblicizzare i beni, a reindirizzare gli acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui i beni sono posti in vendita.