Si è tenuta il 24 settembre 2024 l’audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati in merito al DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
“Ci preme segnalare delle criticità di carattere operativo, che hanno ricadute sulla trasparenza del procedimento amministrativo” ha commentato il Presidente nazionale Roberto Falcone riferendosi in modo particolare all’articolo 1, comma 9 del testo che prevede, in caso di rilascio di concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive a favore di un nuovo concessionario, il riconoscimento, al concessionario uscente, di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti, effettuati dal primo, e non ancora ammortizzati ovvero di altri oneri e spese sostenute. Il valore di tali investimenti e di quanto altro necessario a garantire tale equa remunerazione viene demandato, dalla attuale formulazione del comma 9, a perizia acquisita dall’ente concedente, prima ancora della pubblicazione del bando di gara, e rilasciata da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
“Appare singolare – precisa Falcone - che la perizia sia preventiva al bando, e che venga fatta dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara. Per altro, in termini di trasparenza del procedimento amministrativo, è impensabile che tale perizia venga rilasciata in forma asseverata da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque soggetti indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attribuendo così estremo potere e discrezionalità ad una persona fisica”.
Propositiva la Lapet nel suggerire, ai fini di una maggiore trasparenza e legittimità, che la perizia atta a valutare e garantire una equa remunerazione del concessionario uscente, dovrebbe essere rilasciata da un professionista di fiducia incaricato dal medesimo concessionario uscente, e non dall’ente concedente, il quale può sempre confutarla e sottoporla ad ulteriori valutazioni
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