La notificazione, come è noto, è il meccanismo che consente di portare a conoscenza di uno o più soggetti determinati il contenuto di un atto, mediante consegna di una copia conforme all’originale. In sostanza, quindi, con la notificazione si trasferisce un atto dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altro soggetto.
L’articolo 58, del D.P.R. n. 600/1973 dispone “agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato.” Il successivo comma 2, chiarisce che, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
La notifica degli atti tributari ai soggetti AIRE
L’articolo 60, del D.P.R. n. 600/1973, al comma 1, lettera c) precisa che
“salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”.
Come chiarito alla successiva lettera d), del medesimo articolo, è facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un Ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tale ipotesi, pertanto, l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente Ufficio a mezzo di lettera con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica.
Qualora nel Comune del domicilio fiscale, non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale e, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La lettera e-bis) dispone che
“è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente Ufficio locale, l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano e, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Le medesime disposizioni, si applicano alle notifiche di atti da parte dell’agente della riscossione. In particolare, il procedimento di notifica è regolato dall’articolo 26, il quale rinvia all’articolo 60, del D.P.R. n. 600/1973.
Sembra opportuno evidenziare che, in ambito tributario e sulla notifica degli atti, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Giurisprudenza in quanto, ha orientato il sistema normativo verso il rispetto del principio di
“conoscenza effettiva” dell’atto da parte del contribuente.
Tale esigenza, è nata principalmente, dopo l’approvazione della legge n. 212/2000, la quale all’articolo 6, ha previsto che
“L’Amministrazione Finanziaria, deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”.
Di particolare rilievo è la sentenza n. 366/2007 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58 e 60, del
D.P.R. n. 600/73 e dell’articolo 26 ultimo comma, del
D.P.R. n. 602/1973. A parere della Suprema Corte
“le norme censurate, equiparando la situazione del contribuente residente all’estero e iscritto nell’AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale, non garantendo al notificatario non più residente in Italia l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell’Amministrazione Finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria”.
A seguito di tale interpretazione giurisprudenziale, è stato approvato il Decreto Legge n. 40/2012, il cosiddetto “Decreto incentivi”, il quale ha apportato delle importanti modifiche nella disciplina delle notifiche all’estero. Difatti l’articolo 2 del citato Decreto, chiarisce che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di residenza estera rilevato dal registro dell’AIRE, o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese o, nell’indirizzo indicato nella richiesta di attribuzione del codice fiscale o di variazione dati.
Dall’interpretazione normativa si può desumere, quindi, che la notifica presso la casa Comunale resta l’ultima soluzione, qualora la stessa, attraverso i summenzionati procedimenti abbia esito negativo.