8 febbraio 2018

La scadenza dei termini ordinatori è equiparabile alla scadenza di quelli perentori

Autore: GIUSEPPE AVANZATO
“Gli effetti della scadenza dei termini ordinatori è equiparabile alla scadenza di quelli perentori, non potendo essere adottata alcuna tolleranza per l’intempestività.”

Questo il rilevante principio di recente stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la sentenza n. 40/2018 del 25 ottobre 2017 depositata il 10 gennaio 2018.

Di sovente accade che, in conseguenza della contestazione di conformità agli originali sollevata dal ricorrente in merito alle copie fotostatiche dei referti di notifica prodotti dall’agente della riscossione, il giudice adito ordini a quest’ultimo la produzione degli originali dei citati documenti fissandone termine.

Ebbene, nella pronuncia in commento, il Collegio di prime cure, richiamando lapalissiane pronunce della Corte di Cassazione (nello specifico le sentenze nn. 1064 del 19/01/2005 e 2060 del 30/07/2008), ha stabilito che l’inutile decorso del termine fissato dal giudice tributario (ancorché ordinatorio) affinché avvenga da parte dell’agente della riscossione il deposito degli originali dei referti di notifica delle cartelle di pagamento (in precedenza prodotte in copia fotostatica), produce inevitabilmente effetti decadenziali, con la conseguenza che la documentazione prodotta dall’agente oltre tale termine non potrà legittimamente essere posta dal Collegio a fondamento del decisum.

A sostegno di quanto disposto i giudici agrigentini argomentano che alcuna disposizione in vigore prevede in modo letterale che la violazione di un termine ordinatorio sia priva di effetti.

Del resto “Anche sul piano logico, se non si attribuissero conseguenze al caso di vulnus al termine ordinatorio allora sarebbe inutile la previsione dello stesso in quanto sarebbe una previsione “innocua” cioè priva di effetti processuali sostanziali. Pertanto il termine ordinatorio non può essere vulnerato. Quindi, in caso di vulnus scatta la sanzione processuale della decadenza”.

Alla luce di quanto precede, nella controversia oggetto della pronuncia in commento, poiché l’agente della riscossione aveva posto in essere la produzione documentale oltre il termine fissato mediante ordinanza dal giudice adito, esso era inevitabilmente decaduto dalla possibilità di produrre la documentazione in originale e conseguentemente la stessa tardivamente prodotta era stata ritenuta inutilizzabile ai fini decisori.

Invero, chiariscono i giudici, l’agente della riscossione, al fine di non incorrere nella predetta decadenza, avrebbe dovuto chiedere prima della scadenza del termine assegnato mediante l’ordinanza, la proroga del medesimo, al fine di porre in essere legittimamente la produzione documentale richiesta.

Pertanto, non avendo a ciò provveduto, la produzione degli originali delle relate di notifica delle cartelle di pagamento avvenuta oltre il termine prescritto non era da ritenere valida ai fini probatori con conseguente accoglimento del ricorso del contribuente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy