4 dicembre 2018

La sorveglianza sanitaria: obbligo di visita medica tipologie di giudizio

Autore: Ketti Fisichella
Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, all’art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria e conseguenzialmente quello di inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze indicate nel programma della stessa. L'obbligo di nomina del medico competente è previsto dunque se i lavoratori, in base alla valutazione dei rischi, risultano essere esposti a quelli di entità tale da necessitare di giudizio medico all'idoneità lavorativa.

Principale oggetto di valutazione dei rischi sono quelli che comprendono: stress lavoro-correlato; presenza di lavoratori esposti a rischi particolari; presenza di lavoratrici in gravidanza; rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il piano di sorveglianza sanitaria comprende, pertanto, l’insieme delle visite mediche prescritte per accertare o garantire l’idoneità alla mansione.

L’art. 41 dello stesso Decreto, precisa che la sorveglianza sanitaria consta diversi tipi di viste, tra cui la visita medica preventiva, intesa a valutare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui è necessario adibire il lavoratore e al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica e la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Si tratta dello stesso tipo di accertamento e con le stesse finalità, l’unica differenza è il momento in cui viene eseguita, nel primo caso per un lavoratore già assunto, nel secondo caso prima dell’assunzione.

La visita preassuntiva, dunque, rappresenta una modalità della visita preventiva, in una sorta di rapporto da specie (particolare) a genere (generale); essa è allora obbligatoria e deve concludersi con l'espressione di uno dei giudizi di idoneità alla mansione specifica.

Altre tipologie di visita medica, effettuate dal Medico Competente, sono le seguenti: visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; visita medica per cambio mansione, per verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica (in questo caso è onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate); visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (solo nei casi specifici previsti dalla normativa) e visita medica precedente alla ripresa del lavoro, che viene espletata, a seguito di prolungata assenza da lavoro (oltre sessanta giorni) per motivi di salute.
Tali visite comprendono anche gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche indispensabili per accertare le conseguenze dei rischi individuati dal medico competente.

Inoltre, le visite mediche per la sicurezza vanno sempre eseguite durante l’orario di lavoro, in caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a giustificare con ragioni produttive l’organizzazione dei controlli sanitari all’infuori del normale orario di lavoro.

“In quest’ultimo caso (visite in orario extra di lavoro), i lavoratori andranno comunque considerati in servizio per tutto il tempo di svolgimento dei controlli medici, con diritto quindi a retribuzione e ogni altra competenza collegata” (Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 18/2014 a risposta di un quesito dell’unione sindacale di Base dei Vigili del fuoco).
Il Medico Competente, una volta espletate le visite mediche, esprime e rilascia (sia al datore di lavoro che al lavoratore) il relativo giudizio medico che, in relazione agli esiti, indicherà l’idoneità alla mansione specifica oppure, l’idoneità parziale (con l'indicazione delle eventuali prescrizioni), temporanea (con indicazione dei tempi e delle limitazioni) o permanente.

L’art. 41, comma 9 del D.lgs. 81/2008, prevede che contro il giudizio del medico competente, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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