24 agosto 2019

La TARI si calcola sulla superficie calpestabile

Autore: Serena Pastore
Per espressa previsione del comma 645, dell’articolo 1, della L. n° 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. È il contenuto della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello n°306/2019.

L’Amministrazione chiarisce, infatti, quali siano le modalità di calcolo della superficie catastale utilizzabile per la determinazione della TARI. Nelle visure catastali sono presenti due superfici: una è la superficie catastale, rappresentata dalla somma delle varie tipologie di superficie di una unità immobiliare urbana, dalla parte principale presa per intero, inclusi lo spessore dei muri e un’altra dove vengono escluse le aree scoperte (balconi, terrazze).

Come sancito dall’articolo1, comma 647 della L. n°147/2013, la superficie da considerare per la determinazione della TARI è pari all’80% della superficie catastale dove le aree scoperte e i vani accessori vengono calcolati secondo criteri precisi contenuti nell’allegato C del DPR n. 138/1998.

Il comma 645 dispone, inoltre, che il passaggio dalla superficie calpestabile a quella catastale avvenga dal 1° gennaio successivo al provvedimento susseguente alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Tale disposizione non è ancora stata attuata in quanto non è stata ancora emanata la norma di attuazione.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2013, sono state realizzate le procedure, tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate, per l’interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.
Ne consegue che il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
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