8 marzo 2018

Lavoratori all’estero: l’INAIL aggiorna le retribuzioni convenzionali

Autore: Debhorah Di Rosa
L’INAIL, con la circolare n. 15 del 6 marzo 2018, ha reso noti gli importi aggiornati delle retribuzioni convenzionali che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari. Il documento di prassi fa riferimento al decreto 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017, con cui il Ministero del lavoro e dell'Economia ha fissato, per l’anno 2018, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori che prestano la loro attività all’estero.

Tipologie contrattuali incluse - Tali retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale. Restano invece esclusi i rapporti di lavoro non subordinati, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

Ambito territoriale di applicazione - Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Restano pertanto esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali:
  • gli stati membri dell’Unione Europea;
  • gli stati ai quali si applica la normativa comunitaria;
  • gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

Frazionabilità delle retribuzioni - Da ultimo, la circolare in esame ricorda che, ai sensi del citato Decreto Interministeriale:
  • le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento sono frazionabili in ventisei giornate soltanto nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese;
  • per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.
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