6 giugno 2019

Le auto in uso promiscuo a lavoratori dipendenti

Autore: Elisa Calabria
I fringe benefit sono benefici accessori e complementari rispetto alla remunerazione principale del dipendente (o di altro soggetto equiparato, come l’amministratore o il collaboratore), concessi allo scopo di fidelizzazione ed incentivo; si tratta, quindi, di una forma di remunerazione in natura.
I destinatari del fringe benefit possono essere, oltre che il lavoratore, anche il coniuge ed i familiari anche se non fiscalmente a carico del lavoratore stesso.

Le auto ad uso promiscuo
Il caso più frequente di fringe benefit è sicuramente l’auto assegnata al dipendente (sulla base di un accordo scritto o di una clausola nel contratto di lavoro), che possa essere utilizzata anche al di fuori dell’attività lavorativa.
Ai fini della presente trattazione si considerano solo gli autoveicoli che non rientrano nella categoria degli autocarri, degli autoveicoli carrozzati a pianale o cassone con cabina profonda o a furgone, quindi i veicoli per il trasporto di persone con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (4,5 t se a trazione elettrica) destinati al trasporto di cose o persone. Nella definizione rientrano anche motoveicoli e ciclomotori.
Si ricorda che in questo caso non sussiste l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione.

Calcolo del fringe benefit
Per determinare il reddito da lavoro dipendente derivante dal beneficio ricevuto, si deve considerare un valore forfettario annuo determinato come segue:
  • si considera una percorrenza convenzionale annua del 30% di 15.000 km, avendo come base il costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI con riferimento alla tipologia di veicolo utilizzato;
  • si detraggono da tale importo eventuali somme trattenute al dipendente o da questo versate all’azienda;
  • in caso di concessione per periodi inferiori all’anno, l’importo va ragguagliato sulla base dei 365 giorni.

Si tratta, quindi, di un metodo di calcolo forfettario, che non dipende dalla reale percorrenza né dalle spese sostenute dall’impresa o incluse nei costi ACI eventualmente riaddebitati.
Le tabelle ACI vengono elaborate e pubblicate dal Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal periodo di imposta successivo.

Aspetti fiscali - Imposte sui redditi
Innanzitutto, l’importo riconosciuto non partecipa al reddito del dipendente qualora il valore normale al netto dell’Iva dei beni ceduti e dei servizi prestati non superi € 258,23 nel periodo di imposta.

Il TUIR stabilisce che, qualora le autovetture ed i veicoli siano concessi ad uso promiscuo ai lavoratori per la maggior parte del periodo di imposta (quindi per 184 giorni), i relativi costi si possono dedurre nella misura del 70%; per relativi costi si intendono sia i costi di acquisizione, a prescindere dal titolo di detenzione (noleggio, leasing, acquisto, etc.) sia i costi di gestione, quali il carburante, l’assicurazione, la manutenzione, etc.
Per poter beneficiare di questa agevolazione, però, è necessario che:
  • l’uso dell’auto rientri tra le mansioni del dipendente e non sia occasionale;
  • l’assegnazione risulti da idonea documentazione (contratto di lavoro o scrittura privata).

L’assegnazione può anche essere discontinua ed è concesso cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti.
Se il veicolo risulta assegnato per la maggior parte del periodo di imposta, i costi e le spese del veicolo godono della deducibilità agevolata anche per il periodo in cui non sono assegnati al dipendente.
Sul tema, si segnala l’importante chiarimento che ha dato la circolare 47/E/2008: la stessa fa riferimento all’articolo 164 del TUIR, il quale conferma che la deducibilità dei costi relativi ad automezzi concessi in uso a dipendenti soggiace al citato limite del 70% per l’intero costo, non per la parte eccedente al reddito allo stesso attribuito.

Aspetti fiscali - IRAP
Il trattamento ai fini Irap è diverso a seconda che il soggetto passivo che concede l’auto determini l’Irap a valori di bilancio (imprese in contabilità ordinaria) o con il metodo fiscale.
Con la Circolare n. 263 del 12 novembre 1998 dell’Agenzia delle Entrate precisa che i fringe benefit rappresentano costi deducibili ai fini IRAP se classificati in voci di conto economico rilevante ai fini della determinazione dell’imposta: di conseguenza per chi determina l’Irap a valori di bilancio, il costo sarà interamente deducibile, per chi utilizza il metodo fiscale verrà considerata la percentuale del 70%.

Aspetti fiscali - IVA
La detrazione Iva sui costi delle autovetture rimane al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo fatturato con Iva (circolare 326/E/1997 e risoluzione 25/E/2000) per l’uso personale che si ritiene almeno pari al fringe benefit tassato.
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