È particolarmente interessante l’ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7391 del 15 marzo 2019, in ordine alle modalità di notifica agli eredi.
Il fatto
Il Comune di Cagliari notificava ad un contribuente degli avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2001, 2002 e 2003, con riferimento ad uno stabilimento industriale per la produzione di laterizi sito in (OMISSIS), che venivano impugnati davanti alla CTP di Cagliari, che li rigettava.
Avverso tali sentenze il contribuente proponeva appello davanti alla CTR di Cagliari, la quale confermava le impugnate sentenze, e di conseguenza veniva adita la Corte di Cassazione.
Argomentava il ricorrente che erroneamente la CTR aveva ritenuto valida ed efficace la notifica dell’atto di classamento dell’immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, datato 26 maggio 2005 e notificato il 31 gennaio 2006, giacché tale atto era intestato al padre deceduto e la ricezione dello stesso era stata rifiutata dal figlio poiché indirizzato all’ultimo domicilio del defunto ma ad una persona deceduta e non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente agli eredi. In pratica, gli avvisi ICI traevano origine dalla notifica dell’atto di classamento di un immobile, con la relativa nuova rendita catastale presso il domicilio di un contribuente deceduto anni prima, intestato allo stesso, e senza la classica dicitura “
agli impersonalmente e collettivamente”.
L’Agenzia delle Entrate presentava un controricorso, sostenendo che la notizia del decesso era pervenuta all’Amministrazione finanziaria soltanto in data 19 febbraio 2007 mediante la presentazione al catasto urbano della domanda di voltura dell’intestazione del bene all’unico erede del de
cuius, laddove la precedente domanda di voltura presentata al catasto terreni in data 1° luglio 1987 era improduttiva di effetti per il catasto urbano poiché
“la domanda doveva essere presentata separatamente per le due tipologie di beni”. Pertanto - a suo avviso - era corretta la notifica dell’atto di classamento intestato al defunto, indirizzata a mezzo posta al suo ultimo domicilio e perfezionatasi in data 31 gennaio 2006 a seguito del rifiuto di ricezione del plico da parte di una persona qualificatasi come figlio. Di conseguenza era spirato il termine per l’impugnazione di tale atto. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Anche il Comune di Cagliari presentava un controricorso, sostenendo fra l’altro la sua carenza di legittimazione passiva poiché la controversia riguardava la correttezza o meno della notifica di un atto di competenza dell’Amministrazione finanziaria.
Il pensiero della Corte
La Corte, innanzitutto, prende atto che l’art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 impone agli eredi del contribuente di comunicare all'ufficio delle imposte – oggi alla Direzione Provinciale competente - le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.
Il comma quattro, del medesimo art. 65, stabilisce che, qualora gli eredi non abbiano effettuato l'anzidetta comunicazione da almeno 30 giorni, l'Ufficio può notificare gli atti intestati al de cuius agli eredi medesimi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del loro dante causa.
Sul punto viene richiamata una precedente sentenza della Corte (cfr. Sez. 5, n. 16699 dell'08 agosto 2005) secondo cui "
l'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all'ufficio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente (nei quali casi la notifica è efficacemente effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto), perchè ove, invece, l'ufficio non sia a conoscenza del decesso non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica impersonale prevista dalla legge".
Per gli Ermellini, nel caso di specie, non potendosi ritenere la denuncia di successione del 1° luglio 1987 equivalente alla comunicazione prevista dall’art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973
1 e sussistendo l'obbligo di effettuare una separata domanda di voltura delle intestazioni immobiliari sia presso il catasto terreni che presso il catasto fabbricati, con riferimento a quest'ultimo, l'Amministrazione, alla data del 31 gennaio 2006, non aveva ancora acquisito la notizia della morte del contribuente, pervenuta solo in data 19 febbraio 2007, e, alla data della notifica dell'avviso di classamento l'immobile risultava ancora intestato al defunto.
Ne consegue, la correttezza della intestazione dell'atto di classamento al defunto e non collettivamente ed impersonalmente ai suoi eredi e la correttezza dell'inoltro del plico all'ultimo domicilio del contribuente.
Tuttavia, gli Ermellini ravvisano un vizio di nullità della notifica dell'atto di classamento, “
trattandosi di un atto intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto; rifiutato dalla persona che si trovava nell'ultimo domicilio del defunto e senza che possa trovare alcuna applicazione nè la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., dettata per l'ipotesi della irreperibilità e non del decesso dei destinatario, ad essa non equiparabile (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26718 del 29 novembre 2013 "
la morte del destinatario non è equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto"), nè quella - peraltro neppure perfezionatasi (l'agente postale avrebbe dovuto depositare il plico presso l'ufficio e darne notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) - prevista, in materia di notifiche a mezzo posta, L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, nel testo vigente alla data del 31 gennaio 2006 e cioè nel testo modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, non applicabile nel caso in cui il destinatario sia deceduto”.
Trattasi di un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della citata notifica “
atteso che, in conformità all'insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016) al quale si dà continuità, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”.
Né la rilevata nullità, nel caso di specie, può dirsi sanata ex art. 156 c.p.c., cpv. per il raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte interessata giacché le difese sviluppate con riferimento al merito dell'atto di classamento ed alla quantificazione della rendita catastale non sono state proprio esaminate dalla CTR la quale, muovendo dall'erroneo presupposto della validità della notifica sopra esaminata, ha ritenuto il contribuente decaduto dalla possibilità di proporre ricorso avverso l'atto di classamento essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla citata notifica.
Ne consegue – per la Corte – “
l'accoglimento del ricorso del contribuente” con rinvio alla CTR della Sardegna per un nuovo giudizio.
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1cfr. Cass. Sez. VI n. 23416 del 16 novembre 2015 e sez. V n. 18729 del 05 settembre 2014