L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato ieri sul proprio sito, importanti chiarimenti in merito ad alcuni interpelli presentati dai contribuenti.
Di seguito si riportano alcune delle risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria.
Risposta n. 151
Quesito- L’istante, un dipendente dell’Università ALFA, è stato assegnato temporaneamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in posizione di comando presso l’ente pubblico non economico BETA.
L’Università ALFA ha chiesto il rimborso degli oneri stipendiali relativi al dipendente, con esclusione dell’IRAP, specificando che l’onere del versamento della stessa è a carico dell’ente presso il quale il dipendente ha prestato la propria attività, ossia l’ente BETA.
Il citato ente chiede di conoscere il corretto trattamento tributario ai fini IRAP dei costi sostenuti per il personale dipendente di altra amministrazione, in posizione temporanea di comando presso i propri Uffici.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate - In merito al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate richiamando l’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 446/97, ritiene che la posizione di comando del personale è assimilabile a quella del personale distaccato, pertanto, l’ammontare delle retribuzioni erogate al personale distaccato concorrono alla base imponibile IRAP dell’ente pubblico economico BETA distaccatario tenuto, pertanto, al relativo versamento dell’imposta regionale.
Risposta n. 152
Quesito - Il Ministero ALFA fa presente che l’Opera BETA è un ente di diritto pubblico avente come scopo quello di provvedere, attraverso borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari all’assistenza degli orfani del personale del medesimo Ministero. BETA provvede al sostentamento degli assistiti, specie nel campo degli studi, grazie alle oblazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di sua proprietà.
Il Ministero chiede di precisare se BETA possa beneficiare della riduzione a metà dell’IRES prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601/73, sui proventi derivanti dalla locazione degli immobili di proprietà.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate - L’Agenzia delle Entrate ritiene che, il summenzionato articolo 6, non risulta applicabile ai redditi derivanti dalla locazione di immobili rispetto alla quale non è ravvisabile un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con le attività che il legislatore ha inteso agevolare. Pertanto, BETA non può beneficiare della riduzione a metà dell’IRES prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 sui proventi derivanti dalla locazione degli immobili di sua proprietà.
Risposta n. 153
Quesito- L’istante, cittadino italiano residente in un paese estero detiene azioni di una società attiva nella produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica.
Con riferimento al possesso di tale quota di partecipazione, nel mese di giugno 2017, l’interpellante ha esercitato l’opzione prevista dalle disposizioni contenute nella Legge n. 488/2001 in materia di “Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati” e per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 554 della Legge 11 dicembre n. 232/2016, ha provveduto ad effettuare il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2017, così come evidenziato da una apposita perizia di stima.
L’istante ritiene che la procedura seguita per la rideterminazione del valore di acquisto della predetta partecipazione possa ritenersi perfezionata con il versamento della prima rata, effettuato in data 30 giugno 2017, pure se, entro il medesimo termine, non si è provveduto al giuramento della perizia.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate - L’Agenzia delle Entrate, in merito al quesito posto, afferma che l’istante, intenzionato ad avvalersi della procedura di rideterminazione del costo delle predette partecipazioni nel periodo di imposta 2017, ha effettuato il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva sulla base di una perizia di stima alla data 1° gennaio 2017 che “non è stata sottoposta a giuramento entro la data del 30 giugno 2017”. Pertanto, continua l’Agenzia, tale circostanza impedisce il perfezionarsi della procura in esame e, dunque, l’istante non potrà usufruire della disciplina prevista dalla citata Legge n. 448 del 2001. Resta fermo per il contribuente il diritto di recuperare l’imposta versata e non dovuta ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602/73.
Risposta n. 157
Quesito - L’istante è un ente di previdenza obbligatoria e, ai fini fiscali, si qualifica come un ente non commerciale. Tale ente detiene direttamente, senza l’intervento di un intermediario, investimenti in quote di fondi immobiliari istituiti in Irlanda, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti d’America e in Australia.
L’interpellante evidenzia che i proventi, derivanti dagli investimenti, sono stati assoggettati a imposizione nei suddetti Stati della fonte, in base alla natura del reddito derivante dalle distribuzioni effettuate a beneficio dei fondi dai veicoli sottostanti in cui i fondi immobiliari esteri investono (come dividendi, interessi e capital gain).
L’istante ritiene, quindi, che i proventi erogati in costanza di partecipazione dai fondi immobiliari esteri mantengano la qualificazione fornita dagli Stati della fonte ai fini della determinazione del credito d’imposta.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate - L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 165, comma 1, del TUIR il quale stabilisce che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.
Pertanto, al fine di beneficiare del credito d’imposta occorre necessariamente che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.
Inoltre, sempre l’articolo 165 del TUIR chiarisce che le imposte estere, pagate a titolo definitivo, sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Nel caso prospettato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ritiene, per quanto riguarda la qualificazione del reddito, che sussiste una diversa qualificazione del reddito in uscita e di quello in entrata, ancorché si tratta del medesimo reddito. Ne consegue, continua l’Agenzia, che i redditi saranno tassati all’estero sulla base della qualificazione fatta in detto Stato ma andranno dichiarati in Italia sulla base della qualificazione fatta nel nostro ordinamento.
Infine, l’Agenzia ritiene che in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri percepiti dal soggetto istante il credito d’imposta spetti nel limite della ritenuta convenzionale prevista per gli “interessi”.