Liquidi sigarette elettroniche: pronto il codice tributo per la fornitura del contrassegno di legittimazione
Autore: Redazione Fiscal Focus
Il comma 1124 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 ha modificato l’articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504/1995 sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, viene previsto che dal 1° aprile 2021 sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall’applicazione di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.
Con nota prot. n. 38850 del 5 febbraio 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni.
Pertanto, con la Risoluzione n. 11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
“5479” denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI – art. 62-quater, c. 3-bis, d.lgs n. 504/1995”.
Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
nel campo “ente”, la lettera “M”;
nel campo “provincia”, nessun valore;
nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
nel campo “rateazione”, nessun valore;
nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.