In questi giorni è stato portato in aula l’emendamento al
D.L. Crescita che propone l’aggiunta dell’articolo 41-bis alla
L. n° 232/2016. Tale emendamento prevede l’estensione dei benefici dell’articolo 1, comma 250 della predetta legge ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata. Rientrano nell’ambito di applicazione i soggetti che:
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS;
- siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro il 2020 e che optino per la titolarità della pensione di inabilità.
Le modalità applicative della disposizione in esame saranno pubblicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Normativa vigente
Al momento, il citato articolo 1, comma 250, prevede il conseguimento di una pensione di inabilità per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
La proposta dell’emendamento
L’emendamento in esame prevede l’ampliamento della platea dei lavoratori tutelati dal predetto comma 250, estendendo il diritto alla pensione di inabilità anche ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultino ammalati, con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta a norma di legge, compresi:
- i lavoratori e gli ex lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
- i titolari del sussidio di accompagnamento alla pensione che entro l'anno 2020 optano per la pensione di inabilità.
Per valutare gli effetti finanziari della proposta sono stati analizzati i dati forniti dall’INAIL secondo cui sono circa 19.000 i soggetti con malattie correlate all’esposizione all’amianto, escludendo coloro che hanno già raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia, il numero si riduce a 2.500. Da un ulteriore incrocio con i dati forniti dall’INPS –escludendo già i soggetti titolari di pensione - il collettivo scende a circa 540 soggetti.
In questo modo è stato possibile rilevare l’età e conseguentemente il numero di anni di anticipo rispetto all’ordinario raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
Per la valutazione si è tenuto conto di:
- un importo medio di pensione di inabilità pari a circa 25.000 euro l’anno;
- un andamento dell’inflazione come delineato nel DEF di aprile 2019;
- un andamento della mortalità come rilevato da basi tecniche INPS.
Il beneficio in esame viene riconosciuto nei seguenti limiti di spesa:
- 7,7 milioni di euro per il 2019
- 13,1 milioni di euro per il 2020
- 12,6 milioni di euro per il 2021
- 12,3 milioni di euro per il 2022
- 11,7 milioni di euro per il 2023
- 11,1 milioni di euro per il 2024
- 10 milioni di euro per il 2025
- 9,2 milioni di euro per il 2026
- 8,5 milioni di euro per il 2027
- 7,5 milioni di euro dal 2028.