10 gennaio 2018

Manovra 2018: partecipazioni qualificate tassate al 26%

Autore: FRANCESCO BARONE
A partire dal 1° gennaio 2018 cambia il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. E’ quanto previsto dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, meglio nota come Legge di Bilancio 2018.

Focalizzando l’attenzione sulle somme percepite dalle persone fisiche non in regime d’impresa, va evidenziato che l’articolo 44, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986, dispone che sono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES.

Le modalità di tassazione degli utili incassati dal socio di dette società ed enti, dipende dalla percentuale di possesso, ma dipende anche se la partecipazione è qualificata o non qualificata.

Si ricorda che le partecipazioni non qualificate sono quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2 per cento o al 20 per cento ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziabili in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Superate dette percentuali, la partecipazione si intende qualificata.

Gli utili e le riserve di utili devono essere dichiarati nel momento dell’incasso, tenendo conto se la partecipazione è qualificata o non.
Per le qualificate, i proventi incassati sono imponibili in misura diversa, ossia in base a quando gli utili e le riserve sono stati prodotti.

La tassazione prima delle modifiche - Se il beneficiario è una persona fisica, la tassazione avviene nel modo indicato in tabella (vedi immagine allegata), tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 26 maggio 2017.

La tassazione dopo le modifiche - Come chiarito nella scheda di lettura alla Legge di Bilancio 2018, le disposizioni intendono uniformare e semplificare il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale (ma anche ai redditi diversi), conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

Per effetto di quanto precede, viene modificato l’articolo 27 del DPR n. 600/1973, che attualmente disciplina la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento applicata agli utili da partecipazione non qualificata posseduta dalle persone fisiche.

Viene, quindi, disposto l’assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento agli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all’impresa.

Cade, dunque, la differenza di tassazione tra le partecipazioni qualificate e non, per cui per entrambe le partecipazioni, gli utili derivanti dal possesso di dette partecipazioni, scontano l’imposizione sostitutiva al 26 per cento.

Regime transitorio - Tenendo conto che le nuove regole si applicano con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, il comma 1006, prevede un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

In pratica, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole relative al regime previgente, come esposto nella tabella.

A partire dal 1° gennaio 2023, la tassazione di utili, a seguito del possesso di partecipazioni qualificate, avverrà con l’imposta sostitutiva del 26 per cento, anche si tratta di riserve di utili maturati fino al 2017.

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