12 marzo 2025

Medici di assistenza primaria ad attività oraria: regime fiscale dei compensi corrisposti

Autore: Martina Giampà
Gli emolumenti corrisposti alle ASL ai medici del ruolo unico di Assistenza primaria per lo svolgimento di incarichi ad attività oraria sono da inquadrare – analogamente a quanto ritenuto per i compensi spettanti per lo svolgimento di incarichi a titolo di scelta – fra i redditi di lavoro autonomo. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 73/2025.

L’istante, nel caso di specie, chiede chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai compensi percepiti dai medici di Continuità Assistenziale che, a seguito degli Accordi Collettivi Nazionali dei medici di medicina generale n. 71/CSR del 28 aprile 2022 e n. 51/CSR del 4 aprile 2024, sono ora denominati medici di Assistenza Primaria ad attività oraria.

In particolare, chiarisce che tutt’oggi i medici che sono confluiti nel Ruolo Unico di Assistenza Primaria sono assoggettati al regime fiscale previsto per i redditi di lavoro autonomo se trattasi di incarichi a tempo indeterminato, determinato, provvisori o temporanei a ciclo di scelta. Anche i redditi derivanti da incarichi a tempo determinato, provvisori e/o di sostituzione di Assistenza Primaria ad attività oraria sono inquadrati come redditi di lavoro autonomo. Soltanto gli emolumenti dei medici titolari a tempo indeterminato di Assistenza Primaria ad attività oraria sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

È ancora corretto applicare un differente regime fiscale, atteso che gli emolumenti dei medici a ciclo di scelta sono, da sempre, considerati redditi da lavoro autonomo e che gli stessi medici possono cumulativamente operare sia a rapporto orario che a ciclo di scelta?

Nel fornire la sua risposta l’Agenzia delle Entrate ha individuato quelli che sono i redditi da lavoro autonomo così come definiti dall’articolo 53, co. 1 del TUIR, ribadendo che l’esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente (es: l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN), rientra nella previsione normativa di cui al predetto art. 53 e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo.

Con la Risoluzione n. 41/E/2020 è stato chiarito che l'incarico affidato ai sostituti per lo svolgimento dell'attività di continuità assistenziale ha carattere temporaneo, in quanto può essere interrotto in seguito al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato. Inoltre, il rapporto che si instaura tra l'Azienda e il medico, che deve essere regolarmente iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale, è qualificato come un contratto di lavoro autonomo.

In linea con questo orientamento, con la risposta 25 settembre 2020, n. 414 è stato chiarito che i redditi percepiti per l’attività di “medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione” percepiti da un soggetto che esercita abitualmente la professione di medico di medicina generale, sono da assoggettare a tassazione quali redditi da lavoro autonomo.

Secondo quanto presentato nel caso di specie, rileva l’Agenzia, l'Accordo del 2024 ha concretamente istituito il Ruolo Unico di Assistenza Primaria, stabilendo che "il medico di medicina generale svolge un'attività libero-professionale". Questa definizione si applica sia ai medici che ricoprono incarichi di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, sia a quelli che operano nell'Assistenza Primaria con attività oraria, in quanto "entrambi sono giuridicamente inclusi nel Ruolo Unico di Assistenza Primaria".

Pertanto, gli stipendi che le ASL pagano ai medici del ruolo unico di Assistenza Primaria per gli incarichi a attività oraria devono essere considerati, come per i compensi degli incarichi a ciclo di scelta, come redditi da lavoro autonomo secondo l'articolo 53 del TUIR.
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