26 giugno 2018

Militare con patologia contratta in missione: è vittima del dovere

Autore: Marta Bregolato
La Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – con propria sentenza del 16.11.2016 n. 23300 ha stabilito che il militare deceduto a seguito di patologia contratta durante la ferma prolungata o la missione deve essere considerata “vittima del dovere” ed in quanto tale i familiari hanno diritto ad essere risarciti.

Viene quindi riconosciuto un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, al risarcimento ed alle indennità in primo luogo al soggetto afflitto da patologia, in vita, e successivamente a causa dell’estrema conseguenza della patologia, a favore dei familiari.

Nasce quindi un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.

Contestualizziamo la fattispecie.

La locuzione “vittime del dovere” individua, nella legislazione italiana, gli appartenenti alle forze di polizia italiane ed alle forze armate italiane, caduti o che abbiano contratto infermità invalidanti nell’adempimento del loro dovere.

Le “vittime del dovere” trovano una più ampia definizione ai commi 563 e 564 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2005 – Supplemento Ordinario n. 211.

In particolare, il comma 563 prevede che “[…] per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

Il successivo comma 564, ampliando ulteriormente i casi, dispone che: “[…] sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

L’area di applicazione della predetta normativa è quanto mai estesa non limitandosi a ritenere “vittime del dovere” solo coloro che rientrano nella definizione di lavoratori subordinati della pubblica amministrazione, non ritenendo tale posizione un requisito essenziale. In considerazione di ciò, possono essere considerati “vittime del dovere” anche i militari durante il cosiddetto servizio di leva o i volontari, riconducibili a strutture organizzate e regolate, che operano in un contesto di ordine pubblico o di salvaguardia della incolumità pubblica.

Tale azione va oltre i confini territoriali dell’Italia e, quindi, nel caso di specie, un militare in missione (di pace o di guerra) all’estero che contragga una patologia dalla quale ne consegue una invalidità o il decesso deve ritenersi “vittima del dovere” ed in quanto rientrante in tale definizione matura, in proprio o a favore dei familiari superstiti, il diritto al risarcimento o alle indennità di invalidità previste.

Altra sentenza, sempre comunque nella stessa direzione, è la n. 60/2016 del Tribunale di Firenze – Sezione II Civile – laddove il ministero della Difesa è stato ritenuto responsabile, ai sensi dell’articolo 2050 del Codice Civile, delle malattie contratte dai militari a seguito della esposizione a fattori di rischio in occasione dello svolgimento di missioni militari in zone di guerra, e pertanto, è tenuto al risarcimento del danno subìto dai familiari in conseguenza del decesso del militare provocato dalla malattia.

L’argomento è di per sé di attualità soprattutto in relazione alla situazione di subbuglio mondiale ed agli interventi di nostri cittadini in zone “calde”, seppure al fine di garantire la pace o l’assistenza sanitaria.

Sono stati costituiti appositi uffici atti ad erogare le prestazioni a favore delle vittime del dovere, in particolare:
  • il Ministero dell’Interno Ufficio Vittime del dovere;
  • la polizia di Stato Ufficio Vittime del dovere;
  • la Guardia di finanza sezione nell’ambito Ufficio assistenza.

I benefici, per i soggetti riconosciuti “vittime del dovere”, sono di varia natura, quali ad esempio:
  • assegno vitalizio;
  • revisione delle percentuali di invalidità e dei conseguenti indennizzi;
  • riconoscimento del danno biologico e morale;
  • esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie;
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo con riferimento ai documenti diretti all’ottenimento dei benefici;
  • esenzione Irpef delle indennità erogate;
  • diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime o dei familiari superstiti;
  • borse di studio a favore delle vittime o dei familiari superstiti.
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