8 ottobre 2018

Modelli INTRASTAT: le sanzioni applicabili

Autore: Diana Pérez Corradini
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori dei modelli INTRASTAT, si fa presente che le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione di tali modelli e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.
In base a quanto prevede l’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997, l’omessa presentazione degli elenchi è punita con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi.

La sanzione appena citata viene ridotta alla metà – ovvero da 250 euro a 500 euro – qualora il contribuente provveda all’invio del modello entro i 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici abilitati a ricevere l’elenco o incaricati del suo controllo.
Sempre in base all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997 la incompleta, inesatta o irregolare compilazione del modello INTRASTAT è punita con la sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi.

Violazioni statistiche - Per quanto riguarda le violazioni sui dati statistici, si deve far riferimento alle sanzioni di cui all’art. 34, comma 5 del D.L. n. 41 del 1995, rilevate dall’ISTAT.
Detto articolo è stato sostituito dal D.Lgs. n. 175 del 2014 e, nella nuova versione, prevede che sono passibili di sanzione imprese soggette al Programma statistico nazionale, individuate in un elenco pubblicato periodicamente dall'ISTAT, che abbiano realizzato acquisti o cessioni per un importo pari o superiore a 750.000 euro.
Le sanzioni vengono applicate una volta per ogni modello inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di operazioni mancanti o inesatte.

In base a quanto dispone l’art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:
  • in misura compresa tra 206 Euro e 2.065 Euro per le violazioni commesse da parte di persone fisiche;
  • in misura compresa tra 516 Euro e 5.164 Euro per le violazioni commesse da enti e società.

Ravvedimento operoso - Le sanzioni per omessa o tardiva presentazione del modello INTRASTAT possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Al riguardo è necessario:
  • presentare il modello INTRASTAT in precedenza omesso;
  • versare le sanzioni ridotte;
  • entro i termini di presentazione della dichiarazione o delle dichiarazioni relative all’anno in cui la violazione è commessa o agli anni successivi.

La riduzione, ipotizzando che siano applicabili tutte le lettere dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, può essere da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo.
Non risulta applicabile la lett. c) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, con susseguente illegittimità di operare la riduzione ad un decimo del minimo, dato che non si tratta di dichiarazione o denuncia omessa.

La sanzione dovrà essere pagata tramite F24 con il codice tributo generale “8911”.


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