21 marzo 2019

Modello EAS 2019: da presentare solo in caso di variazioni

Autore: Pasquale Pirone
Entro il 1° aprile (il 31 marzo è domenica) andrà inviato, all’Agenzia delle Entrate, il modello EAS, da parte degli enti associativi privati, ma ciò solo nel caso in cui si siano verificate variazioni di dati rispetto a quelli comunicati in precedenza.
In base alla normativa attuale, si ricorda che per i menzionati soggetti, le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti, laddove siano rispettati determinati requisiti, non sono imponibili (art. 30 del DL n. 185/2008). Tuttavia, al fine di godere di tale agevolazione tributaria, si rende necessario che essi trasmettano all'Amministrazione finanziaria dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, e ciò per il tramite del modello EAS.
In primis il modello va inviato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente stesso. Successivamente, andrà rinviato negli anni a seguire solo nel caso in cui, nel frattempo, ci sia stata variazione di quanto già comunicato. In tale ultima ipotesi, l’invio andrà effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. Dunque, dovranno eseguire l’adempimento entro il prossimo 1° aprile quegli enti per i quali nel 2018 c’è stata variazione di dati rispetto a quelli che già erano in possesso dell’Agenzia delle Entrate. L’inoltro andrà eseguito in via telematica, direttamente dall’ente (tramite Fisconline o Entratel), oppure tramite intermediari abilitati a Entratel. L’invio si renderà necessario anche in caso di perdita dei requisiti qualificanti (in tal caso la presentazione dovrà essere eseguita entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”).

La modalità semplificata
Alcuni enti possono presentare il modello in modalità c.d. semplificata, ossia compilando solo alcuni dei dati richiesti. In particolare, si tratta di:
  • associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;
  • federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni;
  • associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del DPR 361/2000;
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni;
  • gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa.

Soggetti esonerati
Sono, invece, completamente esonerati dalla presentazione:
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Non è, comunque, obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si sia verificata una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.

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