Con la
Risoluzione n. 81 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di Patent Box, alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. “decreto Crescita”).
Inquadramento normativo
Il comma 11 dell’articolo 4 del decreto crescita, in particolare, prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore (1° maggio 2019), i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del d.p.r. n. 600/1973, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019.
Nel richiamato provvedimento, in particolare, è specificato che
l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:
-
è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box;
-
ha durata annuale;
- ed è irrevocabile e rinnovabile.
Con il successivo comma 2 viene stabilito che in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime Patent box, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria,
il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento.
Inoltre, il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
I chiarimenti dell’Entrate
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia chiarisce che i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 , che utilizzano per tale periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”, esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione indicando il codice "1" nel campo "Situazioni particolari" posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro "Altri dati".
In tal caso, la quota annuale, pari a un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso
va riportata nel quadro RF dei predetti modelli, nel rigo RF50, colonna 1, oppure nel quadro RG del modello Redditi 2019-ENC, nel rigo RG23, colonna 1, o nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 con il codice 1.
Ai fini IRAP, i predetti soggetti indicano la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1.
Infine, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, non obbligati all’attivazione delle procedure previste dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, possono comunicare, al fine di beneficiare dell'agevolazione prevista dal comma 2, il possesso della documentazione indicando nello stesso campo “Situazioni particolari” il codice “2”.
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